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Informazione e Formazione dei lavoratori sui rischi
   L’art. 111 del DLgs 101/2020 ribadisce l’obbligo di informazione e di formazione dei lavoratori. L’obbligo della formazione va assolto all’atto dell’assunzione e rinnovato ogni 3 anni.
Il mancato assolvimento comporta sanzione penale con arresto da 2 a 6 mesi e ammenda da 1000 a 5000 €.
Trova qui il testo dell’articolo 111.

Premessa
“Formazione” sui rischi non significa dire all’assistente dove deve stare e nient’altro; significa invece dare una formazione essenziale sui rischi da radiazioni.

Vedo tre opzioni.

Opzione 0 (irrilevanza dei commi 1 e 2 e quindi dell’art. 111: né formazione né informazione)
Equivale a sostenere che tutto il personale lavoratore non sia
«lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti».
In tale interpretazione non occorre far nulla, tranne esporre Norme interne di sicurezza e cartelli di pericolo sulle porte di accesso ai locali. E preparare una difesa in caso di visita di ispettori del Lavoro o NAS di opinione diversa. Personalmente la ritengo poco difendibile.

Opzione 1  (rispetto del comma 1 e irrilevanza del comma 2: solo informazione)
Avvalersi, nel comma 2, di quel:  «in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata»  e sostenere che i lavoratori della struttura non svolgano attività che giustifichino la formazione canonica come prevista dal comma 2 (corso, test finale, attestato, ripetizione minimo quinquennale), ma che basti una informazione/formazione secondo i contenuti del comma 3 organizzati dall’esperto di radioprotezione.
A me pare la più ragionevole, ma potrebbe essere giudicata insufficiente da un pubblico ufficiale zelante.
Rischio basso (è una mia valutazione: io sono responsabile solo del contenuto dell’informazione, mentre la scelta della modalità è solo sua responsabilità).
Se sceglie questa opzione trova i contenuti redatti dall'esperto di radioprotezione (stabiliti dal DLgs 101/2020, art. 111, commi 1 e 3) e un registro della informazione fornita qui di seguito:

Opzione 2 (rispetto anche del comma 2: informazione + formazione)
E’ la soluzione completa, sicura, ma non a costo zero.
Ha almeno due modalità:

1) Iscrivere ogni dipendente o collaboratore (assistente o igienista) al momento dell’inizio collaborazione a un corso on line riconosciuto che rilasci attestato e che sia ripetuto ogni 5 anni. A solo titolo d’esempio per l’ambito odontoiatrico due soluzioni al costo di 48.80 € per iscritto le trova alle pagina Internet:

2) Io sono qualificato come formatore, ex art. 111, comma 5, e Decreto interministeriale 6/3/2013. Ma un corso tenuto da me presso la struttura di almeno due ore di lezione frontale, test finali e rilascio di attestati di partecipazione, non mi pare una alternativa economicamente ragionevole (ad esempio perché dovrei tenere un corso ad ogni nuovo inizio di collaborazione: potrebbe convenire per un numero significativo di iscritti o per più studi consorziati nei quali il personale è stabile).

Scheda gestanti
   Scheda sulla valutazione particolare dei rischi per le lavoratrici gestanti, da conservare nella documentazione di radioprotezione e da fornire in copia alla lavoratrice.

La scheda è scritta nel rispetto degli obblighi sanciti per il datore di lavoro dal D. Lgs. 25/11/1996, n. 645, dal D. Lgs. 26/3/2001, n. 151 e dal DLgs 101/2020.

Viene predisposta per tutte le situazioni anche future nelle quali una lavoratrice dipendente o equiparata o una collaboratrice a qualsiasi titolo dovesse trovarsi in una delle condizioni previste dal DL 645 e cioè di lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, dal momento in cui ha dato informazione al datore di lavoro del proprio stato.

Info gravidanza e accompagnatori
   Tutti i lavoratori dello studio devono essere a conoscenza del comportamento da tenere verso le pazienti in sospetta o accertata gravidanza e verso accompagnatori di pazienti in difficoltà.

Il cartello scaricabile qui deve essere affisso - o messo a disposizione in modo visibile - in sala di attesa.

Difetti nell'immagine radiografica
   La maggior parte dei problemi di immagine con pellicole tradizionali risiedono in una scorretta pratica di sviluppo e fissaggio (liquidi vecchi, non agitati, risciaqui insufficienti, ...)

Nella scheda sono riassunti i casi più comuni e le possibili operazioni per rimuovere il problema.

Nel caso di ortopantomografia sono frequenti errori di centratura e posizionamento del paziente:
pagine del manuale Gendex
pubblicazione della collana di radiografia dentale della Kodak (interessano qui le pagine da 10 a 19)

Dose e immagine digitale
  

Le condizioni di esposizione influiscono sulla qualità dell’immagine digitale:

  • una dose troppo bassa da’ origine a un’immagine rumorosa, quindi con basso contenuto diagnostico;
  • una sovraesposizione generalmente produce un risultato molto buono in termini di qualità dell’immagine, a scapito della radioprotezione del paziente.

Tuttavia, mentre un’immagine di cattiva qualità mette in allerta l'operatore e lo induce a rivedere le condizioni di esposizione, in caso di sovraesposizione, dalla valutazione dell’immagine non si ha la percezione di lavorare con dosi troppo alte. Il software infatti corregge bilanciando la luminosità dell'immagine.

Occorre imparare a conoscere il proprio sistema di rivelazione cercando il minimo tempo di esposizione che consenta un'immagine diagnosticamente soddisfacente.