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Le Circolari di radioprotezione |
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Seguono i testi delle Circolari di radioprotezione inviate
periodicamente per aggiornamento su novità tecniche e normative. Quelle più vecchie si trovano qui. Per ricevere le "Circolari di radioprotezione" via email, se è cliente dello Studio, non le riceve ed è interessato, basta che mi comunichi un suo indirizzo e-mail scrivendolo a: radioprotezione@ffontana.it Non sono responsabile dei cambiamenti di indirizzo o della cancellazione delle pagine Internet esterne a questo sito e segnalate qui di seguito (ad esempio Regione Lombardia, Gazzetta Ufficiale, ecc.). |
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Circ. 1/25 del 15/2/25 |
Certificazioni di ritenute d’acconto (CU) In marzo deve inviarmi la certificazione dei compensi erogati nello scorso anno. La modalità è quella della posta certificata. Invii dalla sua casella PEC (o faccia inviare dal commercialista) a francescofontana@pec.it la scansione della certificazione firmata. (In alternativa, a me basta l'invio all’indirizzo (non PEC) radioprotezione@ffontana.it oppure può lasciare la certificazione nel raccoglitore di radioprotezione per il mio prossimo passaggio) Prego di evitare raccomandate postali. INAIL Marzo è anche il mese del pagamento dell’assicurazione apparecchi radiologici all'INAIL tramite F24. La richiesta di pagamento dovrebbe arrivarle per posta certificata, se la sua PEC è nota all'Istituto. Controlli che le venga richiesta la quota corretta, corrispondente a circa 40-45 euro per ogni tubo radiogeno detenuto.
Dati
statistici da inviare alla Regione nel 2027:
Cone Beam CT Continua a valere l'obbligo di registrare ogni esame radiologico con la registrazione di DAP (per OPTG, CEPH e CBCT) e secondi (per endorali), oltre a sesso ed età del paziente. Solo se lei usa un apparecchio a Cone Beam CT: entro il 31/12/2027 le chiederò di spedirmi per mail i Registri del quadriennio 2024-2027 dai quali calcolerò i dati statistici che la Regione si aspetta per le CBCT entro quella data. Come già ricordato più volte in passato, se lei usa un registro diverso da quello che le ho fornito non eseguirò questi calcoli per lei e la inviterò a rivolgersi al produttore del software che lei ha scelto di utilizzare come Registro degli esami. Per essere certi
di
non perdere i dati finora registrati le consiglio di salvare i
file vecchi in un paio di supporti digitali sicuri e iniziare un
nuovo Registro per il 2025. Lo può scaricare da qui:
http://www.ffontana.it/RP/moduli.htm |
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Circ. 3/24 del 12/4/24 |
Esperto di radioprotezione del lavoratore autonomo che esegue esami radiologici Comunicazioni dell’esercente al lavoratore autonomo collaboratore - Dichiarazioni del lavoratore (artt. 114 e 117, D.Lgs. 101/2020) recuperabile qui: http://www.ffontana.it/RP/moduli.htm
Poi gli Ispettorati Territoriali del Lavoro hanno reso
pubblica in più occasioni la loro interpretazione dell’art. 114 del
D.Lgs. 101/2020 sui LA (articolo riprodotto anche nella seconda pagina
della mia scheda citata). Ad esempio l’ITL di Pavia-Lodi il 18/3/24 ha
comminato una sanzione a un odontoiatra LA di 6833 €.
Tutti gli odontoiatri LA che prestano la loro
collaborazione in forma non dipendente in uno studio dentistico dove
eseguono esami radiologici; anche se sono già possessori di un loro
studio e anche, purtroppo, se hanno quella sola unica collaborazione.
La mia scheda citata sopra risolve il problema per l’esercente e la invito a tenere una scheda per ogni LA che esegua esami radiologici, firmata da entrambi.
Il LA invece deve fare questi passi:
I suoi collaboratori possono naturalmente rivolgersi anche agli ERP delle
altre strutture dove lavorano. Solo a titolo d'esempio, le cliniche del
Gruppo San Donato hanno attivato un servizio simile. Il lavoratore autonomo interessato può mettersi in contatto direttamente con me (radioprotezione@ffontana.it). |
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Circ. 2/24 del 24/2/24 |
Dati fornitori e smaltitori - Destino apparecchi dismessi Le comunicazioni di variazione di apparecchi a STRIMS richiedono i dati delle ditte fornitrici o smaltitrici o dei soggetti a cui viene venduto un apparecchio. ATS Insubria sta chiedendo informazioni sul destino degli apparecchi quando vengono dismessi. Per questi motivi suggerisco di conservare nel raccoglitore di radioprotezione un qualunque documento (copia di fattura, documento di trasporto,...) dal quale si evinca intestazione del soggetto, indirizzo e codice fiscale. Nessuna norma vieta di conservare in un deposito privato
(cantina, garage,...) un tubo radiologico smontato in parti e
inutilizzabile in attesa di smaltirlo o venderlo. Lavoratori autonomi - Adempimenti DLgs 101/2020 Ogni odontoiatra o medico dentista lavoratore autonomo deve sottoscrivere una dichiarazione che trova qui
1. Salvi il PDF nella cartella RADIOPROTEZIONE del PC, sottocartella PDF; 2. Stampi due copie per ogni
lavoratore autonomo (meglio fronte-retro); 3. Apponga: nome del lavoratore, timbro delle struttura, data e firma dell'esercente; 4. Il lavoratore siglerà la casella
opportuna in basso e firmerà; 5. Conservi una copia nel raccoglitore di Radioprotezione; 6. Consegni l'altra al lavoratore.
Ad ogni nuovo collaboratore deve ripetersi la procedura [2]...[6]. (sanzione penale per
l'omissione: arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 20000 a 90000
euro, cfr. artt. 117.2 sul superamento dei limiti di dose, e
art. 211.1)
Certificazioni di ritenute d’acconto (CU) In marzo deve inviarmi la certificazione dei compensi erogati nello scorso anno. La modalità è quella della posta certificata. Invii dalla sua casella PEC (o faccia inviare dal commercialista) a francescofontana@pec.it la scansione della certificazione firmata. In alternativa, a me basta l'invio all’indirizzo (non PEC) radioprotezione@ffontana.it oppure può lasciare la certificazione nel raccoglitore di radioprotezione per il mio prossimo passaggio. Prego di evitare raccomandate postali. INAIL Marzo è anche il mese del pagamento dell’assicurazione apparecchi radiologici all'INAIL tramite F24. La richiesta di pagamento dovrebbe arrivarle per posta certificata, se la sua PEC è nota all'Istituto. Controlli che le venga richiesta la quota corretta, corrispondente a circa 40-45 euro per ogni tubo radiogeno detenuto.
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Circ. 1/24 del 5/1/24 |
Dati dosimetrici da inviare alla Regione Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Salute 3/11/23, previsto dall’art. 168 del DLgs 101/2020, che definisce modalità e dati dosimetrici statistici da inviare alla Regione. I dati si ricavano dal Registro degli esami radiologici che lei sta compilando in formato digitale con i files che le ho messo a disposizione fin da settembre 2020. Una buona notizia. Le scadenze non sono prossime e questo consente ai pochissimi che non stanno tenendo il Registro Esami di correre ai ripari:
Ricordo che il Registro esami assolve sia l’obbligo di registrazione (art. 48 del DLgs) sia quello di verifica dei LDR (art. 158, cfr. qui sotto; con sanzione penale). Per essere certi di non perdere i dati finora registrati, a gennaio 2024 le chiedo di seguire questi passi:
Verifica dei LDR Nel corso di quest’anno le chiederò di inviarmi per mail tutti i Registri Esami che ha compilato per la seconda loro funzione prevista dalla Norma: la verifica del rispetto dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR, dosi ai pazienti) obbligatoria entro il 27/8 p.v. Non deve fare nulla di sua iniziativa: sarò io a chiederle di inviarmeli.
Avvisi per gravidanza Concludo con una nota sulle sanzioni penali che appare sproporzionata alla realtà odontoiatrica. «L’omessa esposizione dell’avviso di cui all’art. 166, comma 5, è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 5.000 ad euro 10.000». (Art. 216, comma 6) L’art. 166, comma 5, recita: «[…] il responsabile dell’impianto radiologico deve assicurare che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per il nascituro [...]; tali avvisi devono esplicitamente invitare la paziente a comunicare [...] lo stato di gravidanza certa, presunta o potenziale».
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Circ. 3/23 del 15/8/23 | Informativa di ATS
Insubria sull'invio dei dati dosimetrici ATS Insubria sta inviando un'informativa sulla scadenza dell'obbligo di invio dei dati dosimetrici. La scadenza era prevista dal DLgs 101/2020 per il 27/8/23. Ora è pronto un decreto del Ministero della Salute che sposta i termini. La terrò informata e le
confermo la mia disponibilità -
senza aggravio economico - al calcolo e alla
predisposizione dei parametri dosimetrici e statistici
richiesti ma, come ampiamente ribadito negli anni scorsi,
solo per chi ha compilato correttamente il Registro
degli esami radiologici in Excel che
ho inviato fin da settembre 2020 e poi ancora su richiesta (se
non avesse utilizzato quel file e non fosse in grado di
spedirmelo su richiesta, già sa che dovrà provvedere da solo
ai calcoli). Le ricordo che il Registro degli esami radiologici deve essere digitale e ha 3 funzioni:
Dall'1 all'8 settembre l'attività dello studio sarà garantita solo a distanza e per urgenze su pratiche tramite mail, whatsapp, SMS o telefono (349 88 444 88). Comunicazioni di Legge e relazioni di radioprotezione da inviare agli organi, così come visite di prima verifica, andranno concordate per i giorni precedenti o successivi. Mi segnali per favore ogni variazione prevedibile in modo da inviare anticipatamente comunicazioni e relazioni ed eventualmente accordarci su un appuntamento.Viceversa, se è già intervenuta una variazione in questi giorni e non sono stato avvisato, mi contatti immediatamente in modo che possiamo sanare subito la situazione concordando una visita entro il 31 agosto. Rammento i termini degli obblighi di
notifica via PEC agli organi, con inclusa relazione di
radioprotezione:
«Don't
shot the messenger» Sono consapevole del fastidio provocato dal dover leggere periodicamente queste circolari che le ricordano solo obblighi e sanzioni. Il DLgs 101 del 2020 (come già fatto dai decreti del 1995 e del 2000) ha ulteriormente accresciuto obblighi di radioprotezione e sanzioni previste rispetto a quanto accadeva in precedenza. Ciò impone una sua maggiore attenzione rispetto al passato. |
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Circ. 2/23 del 10/2/23 |
STRIMS ovvero il Registro nazionale degli apparecchi radiologici Come
le è forse noto, il D.Lgs 101/2020
(http://www.ffontana.it/Moduli/Dlgs%20101.pdf)
all’art. 48 ha imposto l’obbligo di registrare tutti gli
apparecchi radiologici. Mi asterrò qui dal commentare il senso di questa inutile e inutilmente complicata incombenza. L’intera procedura avviene on line sul sito STRIMS di ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione). Ecco gli indirizzi utili:
L’intera procedura deve essere eseguita: • o dal Legale Rappresentante, dotato di SPID (o da CNS o CIE collegate a lettore di smart card) e Firma digitale; • o da qualunque cittadino italiano dotato di SPID e Firma digitale e che sia delegato dal Legale Rappresentante. Occorre fare due passi consecutivi:
Immaginando di non poter soddisfare tutti, chiedo gentilmente a chi intenda delegarmi di prenotarsi rispondendo a questa mail e riportando il suo indirizzo PEC (anche se probabilmente mi è già noto). Seguirò l’ordine di prenotazione nella richiesta delle deleghe. L’operazione di delega: • è un’operazione particolarmente semplice, immediata e attivata dal delegato per gli studi individuali o associati (che si limitano solo rispondere a una PEC di STRIMS); • è di poco più articolata nel caso di Società (SRL, SAS,…) iscritte al Registro delle imprese, per l’unica ragione che una delle “cariche sociali” dell’impresa deve entrare nel sito con il suo SPID e delegare un terzo. Condizioni di accettazione della delega sono:
Certificazioni di ritenute d’acconto (CU) In marzo è previsto l'invio a me delle certificazioni dei compensi erogati nello scorso anno (sanzione per ritardo o omissione: 100 euro, art. 2 DLgs 175/14). La modalità è quella della posta certificata. Invii dalla sua casella PEC (o faccia inviare dal commercialista) la scansione della certificazione firmata da lei a francescofontana@pec.it In alternativa, a me basta l'invio all’indirizzo radioprotezione@ffontana.it (non PEC) oppure lasciare la certificazione nella cartella di radioprotezione per il mio prossimo passaggio. Prego di evitare raccomandate postali.
INAIL Febbraio (marzo in casi di ritardo dell’ente) è il mese del pagamento dell’INAIL tramite F24. La richiesta di pagamento dovrebbe arrivarle per posta certificata, se la sua PEC è nota all'INAIL. Controlli che le venga richiesta la quota corretta, corrispondente a circa 40-45 euro per ogni tubo radiogeno detenuto. A proposito di INAIL, le suggerisco di conservare e non smarrire le sue credenziali per l'accesso al sito www.inail.it che potrebbero già essere in possesso suo o del suo commercialista/consulente del lavoro). |
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Circ. 1/23 del 23/1/23 | Pubblicato sulla G.U. del 3 gennaio il D.Lgs 203/2022 che modifica alcuni punti del
D.Lgs 101/2020.
Una novità in campo odontoiatrico riguarda la frequenza dei controlli di qualità.
La modifica è apprezzabile perché permette un’opportuna distinzione tra apparecchiature semplici (2D: da endorali fino a teleradiografi e panoramici) e apparecchiature complesse (3D: dalle CBCT fino alle TAC ospedaliere). La novità di “controlli di qualità non più annuali” viene molto pubblicizzata (cfr ad es. il chiaro contributo del sito Odontoiatria33). Ma rischia di rivelarsi un fuoco di paglia. Devo presentarle il problema e voglio farlo nel modo più sintetico. Chiedo la sua pazienza su 3 punti. 1. I controlli di radioprotezione (lavoratori, popolazione, ambiente) I controlli di radioprotezione di lavoratori e popolazione e il mio incarico di esperto di radioprotezione sono regolati dall’art. 131.1.c del DLgs 101 che recita:
L’articolo 130 («Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione»), che non riporto per la complessità (cfr. DLgs 101), raccoglie tutti i compiti che l’esperto di radioprotezione deve assolvere e segnatamente tutte le diverse verifiche periodiche di radioprotezione sia dei lavoratori che della popolazione. In conclusione:
2. I controlli di qualità (radioprotezione del paziente) Le “norme di buona tecnica” prevedono generalmente la frequenza minima di 1 anno per i Cone Beam CT. Il riferimento per noi è la norma europea EC, Report RP 172 del 2012 (§ 13.6):
Per le altre apparecchiature odontoiatriche la scelta della norma di buona tecnica cui attenersi segue una gerarchia: (1) indicazioni del costruttore; (2) organismi istituzionali italiani o europei; (3) organismi scientifici sovranazionali, come ICRP (report 129); (4) organismi scientifici nazionali esteri autorevoli, a solo titolo d'esempio l'americana NCRP (report 177). Il nostro documento di riferimento istituzionale è la norma europea EC, Report RP 136 del 2004 (varie norme del tipo (3) e (4) prevedono frequenze minime comprese tra 1 anno a 4 anni). EC, RP 136 (§ 5.5.4) prevede una frequenza minima di 3 anni sotto alcune condizioni:
Gli apparecchi meno recenti, costruiti secondo norme obsolete, spesso non rispettano i criteri di accettabilità del 2012. Molti ortopantomografi, anche recenti, non rispettano i LDR (del 2020) e così molti sistemi endorale+immagine. Se una condizione non è rispettata la frequenza deve passare ad annuale fino a soluzione del problema. Il rispetto dei LDR sarà verificato con il Registro esami radiologici entro l’estate del 2023 (in coincidenza con la scadenza per l’invio dati alla Regione prevista dall’art. 168 del DLgs 101). In conclusione:
3. Qualche dettaglio.
Devo rimandare la decisione sulle frequenze a dopo la raccolta via mail dei Registri degli esami in Excel. Da questi ricaverò, oltre alla obbligatoria comunicazione da parte sua delle statistiche da inviare alla Regione (entro fine agosto 2023), anche gli elementi per verificare il rispetto dei LDR, necessario per decidere quali apparecchi potrebbero essere ammessi alla triennalità. Alla mia successiva visita, tra autunno 2023 ed estate 2024, occorrerà adottare una soluzione. Le confesso tuttavia che, più penso alla complessità della faccenda, più prevedo che la mia proposta sarà tra continuare con l’annualità o cambiare l’esperto di radioprotezione e fisico medico. |
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Circ. 3/22 del 20/9/22 | Formazione Vi sono
due diversi obblighi di formazione da non confondere. 1. Obbligo formazione dei lavoratori sui rischi da radiazioni (artt. 110 e 111, DLgs 101/20) Soggetti
interessati: tutti i lavoratori presenti nello studio soggetti al rischio radiologico (i collaboratori che operano in più realtà
seguiranno un solo percorso formativo). Le due che seguono
rappresentano soluzioni inattaccabili del problema: la mia
dispensa con sottoscrizione di ricevuta formazione da parte del
collaboratore, come spiegato in precedente circolare 5/20 del 3/10/20 (http://www.ffontana.it/RP/news.htm),
è una soluzione imperfetta, benché a costo zero, ma certamente vale come Informazione per tutto il personale di studio. Corso
Odontoiatria-Edracorsi Corso ANDI 2. Obbligo formazione di medici e odontoiatri sulla protezione del paziente (art. 162, DLgs 101/20) Soggetti
interessati: tutti i dentisti/odontoiatri che eseguono o
prescrivono esami radiologici. Corso Conoscenzamedica.it Corso ANDI |
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Circ. 2/22 del 17/2/22 |
STRIMS
ovvero Registrazione degli apparecchi RX Sulla
registrazione obbligatoria degli apparecchi radiologici nel database
nazionale (art. 48, DLgs
101/2020) è
stata approvata ieri sera 16 febbraio una attesissima proroga al 31
marzo 2023 (2023! Che dà la misura dell’importanza di
quell’obbligo). Certificazioni
di ritenute d’acconto (CU) Il
16 marzo è il termine per consegnarmi le certificazioni dei
compensi erogati nello scorso anno (possibile sanzione per ritardo o
omissione: 100 euro, art. 2 DLgs 175/2014). Prego caldamente di evitare raccomandate postali. INAIL Tra febbraio e marzo occorre pagare l’INAIL per i radiografici tramite mod. F24. La richiesta di pagamento dovrebbe arrivarle per posta certificata, se la sua PEC è nota all'INAIL, oppure per posta ordinaria. Controlli che le venga richiesta la quota corretta, corrispondente a circa 42-45 euro per ogni tubo radiogeno detenuto. Conservi e non smarrisca le sue credenziali (UserName e Password) per l'accesso al sito www.inail.it che potrebbero già essere in possesso suo o del suo commercialista/consulente del lavoro. Registrazione su file di ogni esame radiologico Non mi invii il file Excel del Registro esami. Lo chiederò io per email quando servirà per le comunicazioni alla Regione (probabilmente nel 2023). |
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Circ. 1/22 del 30/1/22 |
Registro esami radiologici
Riguardo alla funzione svolta dal Registro degli esami per le statistiche da inviare alla Regione Al di là della prima funzione del Registro – registrare gli esami radiologici, art. 168 comma 1, DLgs 101/2020 – la seconda funzione è quella di segnalare alla Regione le statistiche previste dalla Legge, art. 168 comma 3 e All. XXIX e va assolta entro il 27/8/2023 (e poi ogni 4 anni). Il responsabile della segnalazione è l’esercente. Dall’inizio 2023 preparerò le statistiche richieste (presumo sotto forma di report da inviare per mail, ma la cosa deve essere chiarita dalla Regione) solo dopo che le avrò richiesto per mail e che avrò ricevuto per mail il mio file in formato Excel (o OpenOffice) compilato correttamente (cioè con tutte le età, i sessi, i tempi (per endorali e teleradiografie a scatto) o i DAP (in mGy·cm², per panoramiche, cone beam CT e teleradiografie a scansione) e, solo per le CBCT, anche i FOV (cm x cm). In assenza del mio file correttamente compilato non stilerò alcuna statistica e l’esercente dovrà avvalersi delle figure o degli strumenti a cui ha deciso liberamente di appoggiarsi. Voglio che quest’ultima cosa sia particolarmente chiara per evitare contenziosi (l’obbligo è dell’esercente che è stato informato per tempo).
Riguardo a come gestire la compilazione del file, in particolare se continuare dall’anno precedente o iniziarne uno nuovo ad ogni inizio d’anno archiviando quello vecchio La cosa è indifferente, ma se viene archiviato, ad esempio, il file del 2021 e nel 2022 si inizia con un file nuovo risulta meno facile perdere tutti i dati per corruzione del file. Potremmo ad esempio perdere quelli del 2022 per corruzione del file e del suo backup, ma almeno ci restano quelli del 2021 e del 2023 per le statistiche richieste. Può richiedermi un nuovo file quando crede, specificando se usa Microsoft Excel o OpenOffice/LibreOffice, ma può usare quello vecchio, dopo averlo salvato con un nome diverso contenente “2021”, cancellando tutti gli esami radiologici inseriti e salvandolo con il nome contenente “2022”.
STRIMS STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è l’organo attraverso il quale si assolve l’obbligo dell’art. 48 del DLgs 101/2020 di registrazione delle macchine radiogene sul sito nazionale di ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione).Le scadenze dell’obbligo:
Le modalità Attraverso il sito di STRIMS: https://strims.isinucleare.it/it (disponibili tutorial on line). Per i soli apparecchi medici o odontoiatrici il DLgs 101/2020 prevede entro il 27/2/22 un Accordo Stato-Regioni che stabilisca le modalità di registrazione. Al momento l’Accordo non esiste ancora e in sua assenza l’obbligo andrà assolto attraverso il sito entro la medesima data del 27/2 (come già avvenuto, ad esempio, per industrie e veterinari). Si noti l’incongruenza. La logica Si vuole avere un registro nazionale centrale di tutte le sorgenti radioattive e le macchine radiogene. Si ignora tuttavia il fatto che tutti i dati da comunicare sono già stati notificati preventivamente alle ATS, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, alle ARPA e finanche ai Vigili del Fuoco. Nonostante ciò la registrazione non è facilitata:
Si aggiunga che la sanzione amministrativa per il mancato rispetto è da 2000 a 6000 euro.Le organizzazioni di settore (ad esempio AIFM, Associazione Italiana di Fisica Medica con una nota inviata alla Direzione generale della prevenzione sanitaria e a ISIN) stanno facendo pressione affinché la data sia posticipata (come non pensarci nella nostra Penisola) o addirittura affinché dall’obbligo siano escluse le apparecchiature RX mediche. In mancanza di una risposta istituzionale la scadenza rimane il 27/2/22 e le modalità sono quelle del sito STRIMS.
Variazioni nella pratica radiologica Ogni variazione di apparecchio o del suo utilizzo, di locali o di titolarità deve essere notificata agli organi per PEC preventivamente. Troppo spesso vengo informato a variazione avvenuta. Ovviamente la responsabilità davanti alla Legge è tutta dell’esercente.In caso di dubbi mi sottoponga per tempo il caso (mail, whatsapp, telefono). |
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Circ. 4/21 del 18/6/21 | Corsi di formazione in
radioprotezione del paziente Per assolvere l'obbligo del 15% di crediti ECM in radioprotezione (22.5 crediti per l'intero triennio 2020-22) mi permetto di segnalarle un corso in FAD da 36 crediti dal titolo “La radioprotezione nelle attività sanitarie ed in odontoiatria alla luce del nuovo Decreto Legislativo n. 101/2020” venduto da http://www.conoscenzamedica.it. Il corso è valido per la Formazione obbligatoria in materia di radioprotezione del paziente di tutto il personale medico o odontoiatra operante in ambiti professionali direttamente connessi con le esposizioni mediche. Non mi pare adatto a personale non medico (igienisti ed assistenti) perché troppo costoso per la formazione radioprotezionistica generica richiesta per queste figure. Non è mia intenzione fare pubblicità a chicchessia, ma solo aiutarla a risolvere un problema: valuti costo e alternative, tenendo presente che la scadenza dell'obbligo triennale è ancora lontana (dicembre 2022) e altre realtà stanno organizzando soluzioni analoghe (ANDI, www.cirm.net, ecc.). Per parte
mia, dopo questa prima soluzione di cui sono venuto a
conoscenza, per evitare pubblicità non
la disturberò con altre. Per usufruire del costo promozionale di 119 euro, proceda come hanno suggerito per me (fruitore di altri loro corsi):
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Circ. 3/21 del 25/5/21 | Per
chi usa vecchi apparecchi
Apparecchi endorali vecchi, da 50 kV o a cono corto (i più comuni: Fiad modelli DR, Ardet modelli Orix E, Castellini modelli B30 o X Range) o apparecchi panoramici vecchi (come i Villa modelli Rotograph o MR05 o i Siemens Ortopantomograph) vanno inseriti nella lista dell’apparecchiatura da sostituire appena possibile perché non più a norma di Legge. Alla mia prossima visita
annuale farò le misure necessarie a confrontare i suoi apparecchi con i Livelli
Diagnostici di Riferimento (LDR)
delle dosi e vedremo il da farsi.
Per chi progetta nuovi acquisti Apparecchi
acquistati (in particolare se usati), oltre ad essere a norma
CEE, devono
consentire esposizioni di qualità adeguata anche a bassa
dose. Ad esempio:
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Circ. 2/21 del 6/3/21 |
Ancora sul Registro esami radiologici I tecnici di alcuni software di lettura immagine (digitale) sono in grado di esportare report completi degli esami in formato Excel. Se sceglie questa modalità invece del mio Registro Esami in formato Excel deve sapere quanto segue. Viceversa può ignorare questa circolare. I file esportati non sostituiscono il Registro esami radiologici in formato digitale voluto dalla Legge ma sono solo un contenitore temporaneo per l’invio periodico dei dati a me e le elaborazioni statistiche richieste dalla Regione. Una volta inviati, riceverà il mio riepilogo dei dati da inviare alla Regione e i fogli Excel potranno essere cancellati. Per questo, ai sensi di Legge, un Registro digitale completo degli esami radiologici deve essere in ogni momento individuabile e consultabile, a monitor o in formato PDF, da un pubblico ispettore (ATS, DPL, NAS, ARPA). Si rammenti a tal proposito l’obbligo della copia di backup del Registro ufficiale completo da conservare per anni. I fogli Excel temporanei che deve esportare per inviarmeli devono essere così fatti (informazioni da passare al tecnico del software). 1. Per TUTTE le endorali siano elencati in un UNICO foglio Excel separato:
2. Per TUTTE le panoramiche siano elencati in un UNICO foglio Excel separato:
3. Per TUTTE le teleradiografie siano elencati in un UNICO foglio Excel separato:
4. Per TUTTE le cone beam CT siano elencati in un UNICO foglio Excel separato:
Tutti i dati qui sopra sono obbligatori e devono essere inseriti per ogni esame. Se manca anche un solo dato non registri l’esame. L’età può essere approssimativa (devo distinguere 3 classi di età: inferiori a 16; tra 16 e 60; superiori a 60). Alla mia richiesta lo studio deve essere in grado – autonomamente o con l’ausilio del tecnico software – di esportare e inviarmi per mail tutti i fogli Excel (in un’unica cartella Excel o in file Excel separati). Questo avverrà nel 2022 come test e nel 2023 per primo invio alla Regione. Poi ogni 4 anni. Concludo rilevando che la responsabilità della registrazione ricade solo su esercente e Responsabile di impianto radiologico. La mia disponibilità, senza costi aggiuntivi in parcella, alle elaborazioni statistiche richieste dalla Regione vale solo a condizione del rispetto di tutto quanto sopra e non comprende alcun intervento per la soluzione di problemi di esportazione dati o di utilizzo dei programmi di registrazione digitale dell’esame. Diversamente dovrà appoggiarsi al tecnico software per ogni cosa. |
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Circ. 1/21 del 6/2/21 |
Registrazione su file di ogni esame radiologico Come già segnalato in agosto (cfr. http://www.ffontana.it/RP/news.htm), dallo scorso anno ogni esame radiologico deve essere registrato su un file, soggetto a backup periodico perché non vada perso. Allo scopo le ho inviato per email un file idoneo in formato Excel (XLS) o OpenOffice/LibreOffice (ODS). Le registrazioni ad oggi devono essere già avviate (obbligo da settembre 2020). Uno degli impieghi del file è la verifica dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR), la mancanza della quale è sanzionata in modo penale (arresto da 15 giorni a 2 mesi o ammenda da 1500 a 5000 euro). Nel corso del 2022 le chiederò di spedirmi una
copia del file per le prime verifiche dei LDR e per l'invio
alla Regione delle statistiche che ci vengono chieste dalla
Legge. Segnalo che per entrambi questi scopi non
serve il report in formato PDF che i software dei panoramici
visualizzano e stampano perché inutilizzabile per il calcolo
delle dosi e per le statistiche per classe di età e sesso. Certificazioni
di ritenute d’acconto (CU) Il 16 marzo è la data ultima per la
consegna delle certificazioni dei compensi erogati nello
scorso anno (sanzione per ritardo o omissione: 100 euro, art.
2 DLgs 175/2014). La modalità è quella della posta certificata. Invii dalla sua casella PEC (o faccia inviare dal commercialista) la scansione della certificazione firmata a francescofontana@pec.it In alternativa, per me va bene anche l'invio all’indirizzo radioprotezione@ffontana.it (non PEC) o lasciare la certificazione nella cartella di radioprotezione per il mio prossimo passaggio. Prego di evitare raccomandate postali. INAIL Febbraio (marzo in casi di ritardo dell’ente) è il mese del pagamento dell’INAIL tramite F24. La richiesta di pagamento dovrebbe arrivarle per posta certificata, se la sua PEC è nota all'INAIL. Controlli che le venga richiesta la quota corretta, corrispondente a circa 42-45 euro per ogni tubo radiogeno detenuto. A proposito di INAIL, le suggerisco di
conservare e non smarrire le sue credenziali (user name e
password) per l'accesso al sito www.inail.it
che potrebbero già essere in possesso suo o del suo
commercialista/consulente del lavoro).
Promemoria di
radioprotezione Riepilogo, come consueto, alcuni obblighi di radioprotezione.
Consenso informato Cone beam Il consenso informato per le TAC a
cone beam deve contenere accurata motivazione del ricorso
all’esame. Trattandosi di pratica radiologica complementare all’attività clinica primaria dell’odontoiatria, suggerisco di aggiungere che si tratta di esame: 1. contestuale 2. integrato 3. indilazionabile Non l’ho inventato io, sta scritto esplicitamente nella legge per le CT odontoiatriche, di cui riporto stralcio: «Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e temporali di risultare «contestuali», «integrate» ed «indilazionabili» rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica. Si deve intendere a tal fine, secondo l'uso comune, per «contestuale» tutto quello che avviene nell'ambito della prestazione specialistica stessa e ad essa direttamente rapportabile. La «contestualità» rispetto all'espletamento della procedura specialistica interessa pertanto sia l'ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale, sia l'ambito funzionale direttamente riconducibile al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione. Per risultare «integrato» l'uso della pratica complementare deve essere connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di necessario miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale. Sotto il profilo temporale la pratica complementare deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all'odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica, dovendo come prescritto dalla normativa risultare sotto tale profilo «indilazionabile» rispetto all'espletamento della procedura stessa, per risultare utile.» (Ministero Salute, Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam», G.U. Serie Generale n. 124 del 29/5/10, ripreso da art. 161.2, D.Lgs. 101/2020) |
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Circ. 6/20 del 26/10/20 |
Formazione del medico od odontoiatra che effettua esami radiologici Questa formazione non ha nulla a che vedere con quella dei lavoratori sui rischi da radiazioni di cui ho già scritto: essa sostituisce l’obbligo quinquennale (ricorso negli anni 2001, 2006, 2011 e 2016) del decaduto DLgs 187/2000 per tutto il personale medico od odontoiatra che esegue esami radiologici. La norma allora non quantificava il numero minimo di ore o crediti ECM. Il nuovo DLgs 101 (art. 162) prevede, per medici od odontoiatri che svolgano attività radiologica complementare, l'obbligo di crediti specifici in materia di radioprotezione del paziente per almeno il 15 % dei crediti complessivi previsti in ogni triennio. Se dunque i crediti previsti per il triennio fossero 150, almeno 22.5 dovrebbero riguardare la radioprotezione del paziente. I siti Internet come www.cirm.net e le associazioni come ANDI si attiveranno certamente per proporre soluzioni.
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Circ. 5/20 del 3/10/20 |
Formazione e/o Informazione La questione è nota e merita un po’ d’attenzione. L’art. 111 del
DLgs 101/20 ribadisce l’obbligo di informazione e di
formazione dei lavoratori. L’obbligo della formazione va
assolto all’atto dell’assunzione e rinnovato ogni 3 anni. Il mancato
assolvimento comporta sanzione penale con ammenda da 1000 a
5000 €. Premessa Vedo tre opzioni. Opzione
0 (irrilevanza dei commi 1 e
2 e quindi dell’art. 111: né formazione né informazione
certificate) Opzione
1
(rispetto del comma 1 e irrilevanza del comma 2: solo informazione) Opzione
2
(rispetto anche del
comma 2: informazione
+ formazione) Le ho presentato il problema, ora provo a declinarle le opzioni. Opzione
0 Opzione
1 Opzione 2 Iscrivere ogni dipendente/collaboratore all’atto dell’assunzione a un corso on line riconosciuto che rilasci attestato e che va ripetuto ogni 3 anni. Una soluzione la trova alla pagina Internet: https://www.cirm.net/la-formazione/catalogo/ alla voce Principi di protezione dalle radiazioni (corso FAD di 2 ore al costo di 40 € + IVA per persona) scegliendo l’opzione Area Odontoiatri. Segnalo a margine che sono qualificato come formatore (art. 111, comma 5, e Decreto interministeriale 6/3/2013), ma un corso tenuto da me – con relativi test finali e attestati di partecipazione – non mi pare una strada economicamente proponibile (ad esempio perché dovrei tenere un corso di 2 o 3 ore ad ogni nuova assunzione!). |
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Circ. 4/20 del 29/8/20 |
Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) La normativa in vigore dal 27/8/2020 prevede livelli di esposizione (LDR) per ogni pratica radiologica standard che non dovrebbero essere superati, quantomeno sistematicamente. Ad esempio, per ortopantomografi e cone beam CT i LDR sono espressi in valori di Prodotto Dose-Area (DAP), misurati in mGy·cm², che dovrebbero essere leggibili sulla consolle dell’apparecchio o dal software sul PC. In caso di sistematico superamento dei LDR nella pratica dello studio il Responsabile dell’Impianto Radiologico, RIR, è obbligato a prendere misure idonee affinché siano ridotte le dosi. Il D.Lgs. 101 (art. 158, comma 5; art. 161, comma 4; Allegato XXVI) impone che il RIR:
Devo introdurla al problema perché il mancato assolvimento dell’obbligo di valutazione e annotazione è sanzionato penalmente con arresto da 15 a 60 giorni o ammenda da 1500 a 5000 €. La soluzione è
comune a quella del punto A) che segue.
Uso
del PC per la radioprotezione
Consideri le seguenti tre novità che la riguardano. A) Registro degli esami radiologici In merito il D.Lgs. 101/2020 richiede tre requisiti espliciti: A.1. che il Registro degli esami radiologici sia su supporto digitale (art. 168, comma 1); A.2. che sia utilizzabile per l’invio quadriennale delle dosi alla Regione (art. 168, comma 3, e Allegato XXIX; A.3. che sia utilizzabile per il confronto con i Livelli Diagnostici di Riferimento (art. 158, comma 5, e All. XXVI). Il Registro deve contenere un dato di dose per ogni singolo esame o un indice che permetta di risalire ad esso (ad esempio, per un endorale, dai valori di tempo, kV e mA). Non basta più il Report stampabile previsto dai programmi di registrazioni delle immagini digitali (a meno che non sia già predisposto per la registrazione automatica della dose, il calcolo della mediana e la stima della distribuzione dei valori). E tanto meno il registro cartaceo attualmente in uso in molti studi. L’unica soluzione è un file che deve essere:
Il formato che si presta meglio e che dovrebbe essere utilizzabile su ogni PC è il formato Excel. Il file potrebbe essere predisposto da me, inviatole per mail e salvato sul PC dello studio dove si registrano gli esami radiologici. Ogni 4 anni ne farò una copia, elaborerò i dati e predisporrò: invio alla Regione (A.2) e valutazione dei LDR (A.3).
B) Ricevute delle comunicazioni di radioprotezione agli enti enti competenti Da tempo gli enti (ATS, ARPA, ITL, VVFF) richiedono solo notifiche e relazioni tramite PEC in formato PDF (normalmente predisposte da me anche per suo conto) di cui occorre conservare per almeno 5 anni, oltre alla documentazione in PDF allegata, anche le mail PEC di accettazione e ricevuta che le ritornano.
C) Relazioni di radioprotezione Le due relazioni cardine della radioprotezione nel nuovo D.Lgs. 101 (la relazione di valutazione dei rischi ex art. 109 e le indicazioni al datore di lavoro ex art. 131) devono avere data certa e un modo comodo è il loro invio da parte mia a lei via PEC in formato PDF. Diventa inutile il doppio cartaceo che fino ad oggi lasciavo in studio. Per le tre ragioni A, B e C qui sopra devo chiederle da subito di:
Fino a nuove notifiche o nuove relazioni di radioprotezione per intervenuti cambiamenti nello studio, le cartelle “PDF” e “PEC” resteranno vuote. La cartella “REGISTRO ESAMI” conterrà il registro che le invierò e che lei farà aggiornare. Quasi tutto quanto le ho riportato qui è compito e responsabilità del RIR (che è il titolare, se è medico abilitato alla odontoiatria; viceversa: è un odontoiatra se si possiedono solo apparecchi endorali, o un medico radiologo esterno nei restanti casi). Ora, il RIR o lei potete decidere di operare in maniera affatto diversa e autonoma rispetto a quanto le sto prospettando al punto (A) sopra e nel rispetto della Legge. In tal caso mi segnali immediatamente la cosa in modo che non mi attivi nel suo caso. Per comprendere meglio la parte più semplice del compito che resta sua, a questo link trova un possibile Registro Esami radiologici nella forma di un file Excel predisposto per uno studio con uno o più endorali e un ortopantomografo/cone beam CT. Le parti che lo studio deve compilare sono solo quelle a sfondo bianco. Allegato all’invio del file personalizzato per il suo studio riceverà un semplice foglio di istruzioni per situazioni particolari. Dovrebbe essere inutile aggiungere che anche nella radioprotezione sta diventando sempre più pressante la digitalizzazione e dunque è importante:
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Circ. 3/20 del 14/8/20 |
E’ stato pubblicato il D.Lgs. 31/7/2020, n. 101, che sostituisce i precedenti DD.LLgs. n. 230/95, n. 241/2000 e n. 187/2000 per la radioprotezione di lavoratori, popolazione e pazienti. Trova il testo sul Suppl. Ord. n. 29 della Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12/8/2020 all’indirizzo della G.U. Come anticipato
raccoglierò un paio di argomenti per volta. Per non annoiare, ma
soprattutto per fissare la sua attenzione. 1. Notifiche di pratiche radiologiche (vecchie comunicazioni di detenzione) Obbligo di notifica,
entro 10 gg prima, di inizio nuova pratica
(nuovi studi, ma anche traslochi o aperture secondi studi)
(art. 46) Omissione ==> sanzione penale con arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da 10.000 a 20.000 €. Obbligo di notifica, entro 30 gg. prima, di Cessazione di pratica (art. 53). Omissione ==> sanzione amministrativa, ammenda da 5.000 a 10.000 €. Mi perdoni chi è preciso: nessun terrore. Ho riportato le sanzioni per avvisare i tanti distratti. La novità è il termine di 10 giorni prima per i nuovi studi (traslochi compresi) invece dei vecchi 30 gg.
2. Periodicità
dei controlli di sorveglianza fisica (radioprotezione dei
lavoratori, esperto di radioprotezione) Nella normativa
precedente la frequenza minima, annuale, era rimandata alle norme di
buona tecnica (norme CEI) e a fonti ufficiali esterne al decreto
(parere ISPESL per il Ministero della Salute). Chi seguiva frequenze biennali doveva sperare di non ricevere visite ispettive. Ora la frequenza minima annuale è prevista esplicitamente nel decreto:
Non c’è più margine per frequenze biennali. |
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Circ. 2/20 del 4/8/20 |
Fatture
di radioprotezione Dal mese di maggio u.s. è cambiata la modalità di fatturazione.
La fattura elettronica, con relativi numero e data, è solo la seconda, quella che trova nel cassetto fiscale. Nuovo
D.Lgs. sulla sicurezza da radiazioni ionizzanti
A fine luglio è
stato approvato il D.Lgs. che recepisce, con
notevole ritardo, la direttiva europea 2013. Sostituisce il
D.Lgs.
230/1995 e il D.Lgs. 241/2000 (radioprotezione lavoratori e
popolazione) e il D.Lgs.
187/2000 (radioprotezione del paziente). Si attende a breve la sua pubblicazione con la data di entrata in vigore. A seguire le invierò alcune circolari sulle novità: poche per volta, sinteticamente, partendo dalle più importanti, per non annoiare. Per gli interessati è reperibile il testo sottoposto a discussione nelle
Commissioni Parlamentari (e che è stato modificato in alcuni punti)
alla pagina Internet istituzionale: |
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Circ. 1/20 del 8/2/20 | Variazioni
nella pratica radiologica Troppo frequentemente vengo informato di
variazioni nella pratica radiologica a cose avvenute. Ogni
modifica (nuova installazione, sostituzione, cessazione,
cambio di locale, cambio di ragione sociale) deve essere
comunicata via PEC agli enti competenti almeno un giorno prima
che avvenga.
Il trasloco di sede operativa, così come
l’apertura di una seconda sede, richiede invece una comunicazione
anticipata di almeno 30 giorni.
Il titolare è sanzionabile per
l’omissione.
Stanno arrivando le richieste di
pagamento tramite F24 dell’INAIL sui radiologici.
La richiesta potrebbe arrivare sia per
posta certificata (se la PEC è nota all’INAIL) che per posta
ordinaria. La quota corretta corrisponde a circa 45 € per apparecchio
detenuto.
Certificazioni uniche (CU) Marzo è il mese della consegna delle
certificazioni per i compensi erogati nello scorso anno.
La invito ad usare la posta certificata: invii la scansione della
certificazione firmata
dalla sua casella PEC (o faccia inviare dal commercialista) a francescofontana@pec.it. In
alternativa va bene anche l’indirizzo radioprotezione@ffontana.it (non
PEC). Il fax di studio non è più attivo.
Le
chiedo come cortesia di evitare raccomandate postali.
Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata l’Agenzia
delle Entrate applica
la sanzione
di 100 euro (art. 2 D.Lgs. 175/2014).
Chi cambia il codice univoco SdI, così
come chi passa dalla modalità PEC a quella SdI, è pregato di
segnalarmelo
L'uso di TAC dentali deve essere
particolarmente giustificato. La giustificazione va riportata
sinteticamente nella duplice copia del consenso informato
all'esame, una delle quali deve essere consegnata al paziente.
L'omissione, come l'insufficiente giustificazione, è
perseguibile.
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Circ. 1/19 del 1/2/19 | INAIL Febbraio è il mese del pagamento INAIL tramite F24 (in teoria entro il 16, ma l'ente spesso spedisce in ritardo). La richiesta di
pagamento potrebbe arrivare sia per posta
certificata (se segnalata all'ente) che cartacea.
Controlli che le venga richiesta la quota corretta,
corrispondente a circa 45 euro per
apparecchio detenuto (è una verifica del numero di
apparecchi denunciati).
Certificazioni di ritenute d’acconto Febbraio è anche il mese della consegna delle certificazioni dei compensi erogati nello scorso anno. La modalità è quella della posta certificata. Invii dalla sua casella PEC (o faccia inviare dal commercialista) la scansione della certificazione firmata a francescofontana@pec.it. In alternativa va bene anche l’indirizzo radioprotezione@ffontana.it (non PEC). Il fax di studio non è più attivo. Evitare cortesemente raccomandate postali.
Codice univoco per fattura elettronica Sono tenuto per Legge a emettere fattura in forma elettronica: il modello cartaceo che lascio al mio passaggio in studio non ha valore di fattura, serve solo come promemoria del pagamento. Chi non mi avesse ancora inviato il suo codice SdI per la fattura elettronica è pregato di farlo rispondendo a questo indirizzo. In alcuni casi invece del codice SdI è previsto che mi sia inviato l'indirizzo PEC dello studio. Uso di panoramiche e TAC cone beam
prima e dopo impianti L'uso di
panoramiche o TAC dentali sia prima che dopo
impianti può forse cautelare qualcuno in caso di
azioni legali, ma sicuramente espone al rischio di
indagine radiologica non adeguatamente giustificata
e a una sanzione amministrativa o addirittura una
azione penale. L'odontoiatra che dispone l'indagine
deve essere certo che ogni esposizione a radiazioni
sia adeguatamente giustificata. Ricordo in
particolare che ogni TAC deve essere brevemente
giustificata per iscritto nel consenso informato
consegnato al paziente. E soprattutto che l'ultima
decisione sulla giustificazione, sentito il parere
di un esperto esterno, potrebbe essere di un
giudice.
Riepilogo alcuni obblighi di radioprotezione.
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Circ. 3/18 del 26/2/18 | Pensando di fare cosa gradita, riporto alcuni
riferimenti normativi su due questioni ricorrenti. Esami radiologici in gravidanza o sospetto di gravidanza Testo: European Commission - Radiation Protection, Issue N° 136, European guidelines on radiation protection in dental radiology - The safe use of radiographs in dental practice Lo trova qui § 3.9. Radiografia di pazienti in gravidanza As the dose, and therefore the risk to the developing fetus is so low, there is no contraindication to radiography of women who are or may be pregnant providing that it is clinically justified. There is no need to use a lead protective apron. However, the use of a lead apron continues to be recommended (or advised) in some nation-states on the grounds it may reassure the patient. Recommendation 3 U:
There is no evidence
that normal selection criteria for dental
radiography Non c’è evidenza che i normali
criteri di scelta per la radiologia dentale Uso di indumenti piombiferi Testo:
European Commission - Radiation Protection,
Issue N° 136, European guidelines on
radiation protection in dental radiology -
The safe use of radiographs in dental
practice
Lead aprons do not protect against scattered radiation internally within the body and in the case of panoramic radiography, they may physically interfere with the procedure and degrade the final image. Despite the extremely low gonadal dose associated with dental radiography, the use of a lead apron has been recommended in the past in order to allay patient anxiety. However, it has been shown that gonadal doses are not significantly different in dental radiography with and without a lead apron. UK Guidance Notes for dental practitioners on the safe use of X-ray equipment, clearly state that there is no justification for the routine use of lead aprons for patients in dental radiography. An official report of the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, pointed out that the value of leaded aprons is minimal compared with the benefits of the use of E-speed films and rectangular collimation. It was concluded that their use could be considered optional except when required by law. Recommendation 4 K: There is no evidence to justify routine use of abdominal (gonadal) lead protection for dental radiography (Non c’è evidenza per la giustificazione dell’uso di routine di indumenti piombiferi per addome o gonadi nella radiologia dentale) § 4.5.2 Collare per tiroide The thyroid gland is one of the more radiosensitive organs in the head and neck region. It is frequently exposed to scattered radiation and occasionally to primary beam during dental radiography. Because people under age 30 are at greater risk of radiation induced thyroid cancer than older individuals, some have argued that thyroid collars should be used when intraoral radiographic examinations are made on this population. However, it is probable that rectangular collimation for intraoral radiography offers similar level of thyroid protection to lead shielding, in addition to its other dose reducing effects. Thyroid shielding is inappropriate for panoramic radiography as it may interfere with the primary beam. In cephalometric radiography lead thyroid protection is necessary if the beam collimation does not exclude the thyroid gland. Thyroid shielding was found to reduce radiation doses of 45% during CT of the head and is strongly recommended, especially in younger age groups. Recommendation 4 L: Lead shielding of the thyroid gland should be used in those cases where the thyroid is in line of, or very close to, the primary beam (Una protezione piombifera della tiroide dovrebbe essere usata in quelle situazioni in cui la tiroide è all’interno o molto vicina al fascio di radiazioni primario)
Testo: Ministero della Salute, Linee guida nazionali per la diagnostica radiologica odontoiatrica in età evolutiva, novembre 2017 Lo trova qui Raccomandazione 4 Il collare piombato contribuisce a ridurre significativamente la dose alla tiroide per tutti gli esami radiodiagnostici in odontoiatria, in età evolutiva. Nell’ambito della CBCT è particolarmente raccomandato per i campi estesi tranne che nei casi in cui, all’atto del posizionamento del paziente nell’apparecchio, il medico radiologo oppure lo specialista rilevino rischi di artefatti o possibili sovrapposizioni alle strutture anatomiche di interesse. Per quanto riguarda la cefalometria, l’uso è raccomandato nel caso non vi sia necessità di visualizzare strutture ossee al di sotto della seconda vertebra cervicale. PROVO A RIASSUMERE 1) Nessuna controindicazione particolare per la radiologia odontoiatrica di donne in gravidanza o sospetto di gravidanza: solo il consueto principio di giustificazione valido per tutti 2) Non è necessario l'uso di camici piombiferi 3) Uso del collare tiroideo solo per teleradiografie e cone beam CT quando la tiroide si trova nel fascio primario dei raggi X (in tal caso il campo è eccessivamente grande per quell'esame e, se possibile, andrebbe ridotto) |
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Circ. 2/18 del 20/2/18 |
Sulla questione della Direzione sanitaria in una sola struttura Stralcio dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza (G.U. n.189 del 14-8-2017) Articolo unico Comma 153. L'esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. Comma 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. Comma 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154. Comma 156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sottolineature mie personali: Comma 153: il direttore sanitario di una società operante nell’odontoiatria deve essere iscritto all’albo odontoiatri. Comma 154: le strutture polispecialistiche che hanno un direttore sanitario non iscritto all’albo odontoiatri, devono nominare anche un direttore sanitario per l’odontoiatria iscritto a tale albo. Comma 155: il direttore sanitario svolge questo ruolo in una sola struttura di cui ai commi 153 (odontoiatrica) o 154 (polispecialistica). Mi pare significhi che l’odontoiatra nel suo studio libero professionale (che non è una struttura) non vada considerato "direttore sanitario di se stesso" e dunque possa esercitare come libero professionista in quanti vuole suoi studi individuali e contemporaneamente avere la direzione sanitaria di una struttura. Comma 156: fino a uscita del decreto previsto non ci sono sanzioni (legge in vigore dal 29/8/17: il decreto avrebbe dovuto uscire entro novembre 2017: non ne ho trovato traccia).
Sui ritardi degli inviti di pagamento INAIL Ho sentito l’ufficio Aziende dell’INAIL di Varese. Chi ha segnalato la sua email PEC nella sua posizione sul sito www.inail.it (consultabile on line con le credenziali di accesso) dovrebbe avere già ricevuta una email con invito al pagamento. Gli altri riceveranno invito postale, le cui spedizioni, affidate ad soggetto esterno all’ente (almeno così mi è stato detto telefonicamente) sono spesso in ritardo.
Sulla registrazione al sito INAIL Se non è stato fatto da lei o dal consulente del lavoro (ad esempio in caso di presenza di dipendenti) è opportuno registrarsi all’INAIL, operazione necessaria per ogni futura segnalazione di variazioni all’istituto. La procedura è composta di due parti successive: (1)
Registrazione come utente generico La (1) inizia come segue: www.inail.it Seguire le istruzioni on line. Se preferisce può scaricare prima le istruzioni qui: |
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Circ. 1/17 del 21/2/17 |
INAIL Febbraio è il mese del pagamento dell’INAIL tramite F24 (in teoria entro il 16, ma l'ente spesso spedisce in ritardo). La richiesta di pagamento potrebbe arrivare sia per posta certificata che cartacea. Controlli che le venga richiesta la quota corretta, corrispondente a circa 43 euro per apparecchio detenuto.
Certificazioni di ritenute
d’acconto Il 28 febbraio è la data ultima per la consegna delle certificazioni dei compensi erogati nello scorso anno. La modalità è quella della posta certificata. Invii dalla sua casella PEC (o faccia inviare dal commercialista) la scansione della certificazione firmata a francescofontana@pec.it. In alternativa va bene anche l’indirizzo radioprotezione@ffontana.it (non PEC). Il fax di studio non è più attivo. Prego cortesemente di evitare raccomandate.
Promemoria di radioprotezione Riepilogo alcuni obblighi di radioprotezione.
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Circ. 3/16 del 26/8/16 |
Variazione
del numero di telefono fisso
A breve il vecchio numero di telefono fisso di studio 0332 226530 sarà sostituito dal numero, già attivo: 0332 22 80 59 Non è più attivo invece da tempo il fax. I canali di comunicazione con lo studio saranno quindi: La invito gentilmente ad annotare la variazione nelle rubriche di studio.
Schermatura dei locali nella sostituzione di panoramici con TAC cone beam
Prima di effettuare la sostituzione invito a contattarmi per la verifica delle schermature delle pareti. In generale infatti gli apparecchi per CBCT richiedono una schermatura maggiore e può rendersi necessaria l'aggiunta di spessori da 1 mm in piombo o di pannelli schermanti tipo "lastre Knauf da 1.25 cm". |
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Circ. 2/16 del 5/4/16 |
Invii di comunicazione di Legge tramite casella email PEC Tutti gli enti interessati alla radioprotezione, ATS (ex ASL), Direzioni Provinciali del Lavoro, ARPA, VV.FF., accettano solo comunicazioni di Legge via casella email certificata (PEC). D'ora in avanti le comunicazioni che predisporrò avranno in indirizzo la casella PEC dell'ente. Poiché le comunicazioni vanno datate e firmate, la procedura da seguire sarà sempre la seguente:
Dovrà avere accesso ad uno scanner che consenta di ricreare il file PDF firmato. Comunicazioni all'INAIL L'INAIL esige che ogni comunicazioni all'ente avvenga on line attraverso il sito www.inail.it con le credenziali assegnatele (Nome utente e Password). Lei dovrebbe già possedere queste credenziali. Se non le risultano in suo possesso è possibile che le abbia il suo commercialista, altrimenti dovranno essere richieste all'INAIL. Prima procedura La prima procedura di avvio (se non ha aperta alcuna posizione INAIL!) avviene scaricando il modulo che trova alla pagina Internet: seguendo le istruzioni riportate (compilazione, firma e invio dalla sua casella PEC alla casella PEC della sede locale competente che trova inserendo il CAP del suo comune alla pagina Internet: https://www.inail.it/cs/RicercaPerCap Comunicazioni successive (modifiche, nuove sedi operative, cessazioni) Fino ad oggi io predisponevo i quadri INAIL compilati che lei firmava e spediva per raccomandata. Per poterla assistere nelle variazioni future, il suo commercialista, io o chiunque altro dovrebbe essere in possesso delle credenziali rilasciatele dall'ente. Rimango a disposizione per aiutarla a compilare campi particolari. Tuttavia gli unici che potrebbero metterla in difficoltà sono:
Consenso
informato alla esecuzione di panoramiche o
teleradiografie
Consiglio di inserire il pezzo seguente al generico consenso al trattamento sottoscritto dal paziente. Può effettuare un "taglia-incolla" e anche modificarlo. Il rischio con panoramiche e/o teleradiografie Premesso che ogni esame radiologico implica un indice di rischio e che lo stesso accade per ogni attività umana, va chiarito che un'ortopantomografia o teleradiografia dentale comporta una dose di radiazioni superiore a quella assorbita con esami radiologici endorali. La dose efficace è tipicamente compresa tra 3 e 30 μSv (microSievert), con un valore più comune dell'ordine di 13 μSv, e di conseguenza dell’ordine di 1/200 del fondo annuo naturale di radiazioni. La giustificazione (art. 3, DLgs 187/2000) L’esame radiologico consentirà all’odontoiatra di stabilire un piano terapeutico con tutte le informazioni necessarie a ridurre al minimo la possibilità di errori nel piano clinico di trattamento. L’adozione di sistemi di diagnosi alternativi, ma a dose minore, non consente la medesima quantità di informazioni. Pertanto il rapporto tra rischi e benefici è valutato dall’odontoiatra sufficientemente basso da giustificare l’adozione dell’esame nel suo caso clinico. L’ottimizzazione (art. 4, DLgs 187/2000) Le metodologie e tecniche scelte sono idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale: la pratica standard intrapresa è dunque preliminarmente ottimizzata. Tale valutazione viene riconsiderata annualmente. Oltre alle considerazioni di ottimizzazione della pratica standard, la singola esposizione in oggetto è effettuata sotto la responsabilità dell’odontoiatra il quale sceglie con attenzione i parametri che è possibile variare, come la la tensione e la corrente al tubo, tra quelli più bassi compatibili con le necessità dell’indagine, tenendo conto dell’età del paziente, della sua dimensione corporea e della necessità diagnostica. In tal modo la pratica può considerarsi anche individualmente ottimizzata. L’eventuale stato di gravidanza di paziente femminile (art. 10, DLgs 187/2000) Nel
caso
di una
donna
in gravidanza
la dose
al feto è largamente
inferiore
a 0.1 mSv (milliSievert), che è
meno di 1/10 della
dose che ogni anno assorbiamo dal fondo naturale di
radiazioni
(radiazioni naturali presenti costantemente intorno a
noi) e nella
maggior parte dei casi risulta inferiore anche al
limite di 0.01 mSv.
In tal caso, in accordo con le raccomandazioni della
CEE (Report
Protezione dalle radiazioni 100) si può
concludere che
il rischio per il feto è
trascurabile. |
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Circ. 1/16 del 22/2/16 |
INAIL
Certificazioni
di ritenute d’acconto 2015
Promemoria di
radioprotezione
Consenso
informato Cone beam
1. contestuale 2. integrato 3. indilazionabile «Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e temporali di risultare «contestuali», «integrate» ed «indilazionabili» rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica. Si deve intendere a tal fine, secondo l'uso comune, per «contestuale» tutto quello che avviene nell'ambito della prestazione specialistica stessa e ad essa direttamente rapportabile. La «contestualità» rispetto all'espletamento della procedura specialistica interessa pertanto sia l'ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale, sia l'ambito funzionale direttamente riconducibile al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione. Per risultare «integrato» l'uso della pratica complementare deve essere connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di necessario miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale. Sotto il profilo temporale la pratica complementare deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all'odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica, dovendo come prescritto dalla normativa risultare sotto tale profilo «indilazionabile» rispetto all'espletamento della procedura stessa, per risultare utile.» (Ministero della Salute, Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam», G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2010) |
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Circ. 3/15 del 15/12/15 |
Sulla
formazione dei lavoratori Per la compilazione attenersi alle seguenti indicazioni. 1. Compilare per ogni dipendente/collaboratore; 2. Compilare in ordine cronologico di inizio dipendenza/collaborazione riportando la corretta data di inizio in prima colonna. Se la dipendenza/collaborazione è anteriore al 1996, riportare la data 02/01/1996; 3. Riportare nome e mansione e far firmare ad ogni dipendente/collaboratore; 4. Apporre la firma del datore di lavoro in fondo; 5. Conservarlo all'interno del "Registro di radioprotezione" che si trova nella cartella della radioprotezione in studio; 7. Compilare tempestivamente per ogni inizio di nuovo dipendente/collaboratore; 8.
Fornire ad ogni dipendente/collaboratore una copia – cartacea
oppure
digitale – della dispensa che trova in
http://www.ffontana.it/Moduli/Formazione.pdf
Di nuovo ribadisco che si tratta di una soluzione non inattaccabile di
cui il solo datore di lavoro è responsabile. Le Direzioni
Provinciali del lavoro, le ASL o i NAS usano porre domande ai
lavoratori per capire se hanno ricevuto una formazione adeguata. |
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Circ. 2/15 del 12/11/15 | Sulla formazione dei
lavoratori L’articolo 61 del DLgs 230/95 (la Legge sulla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori) alla lettera e) del terzo comma assegna al datore di lavoro anche l’obbligo di: « e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne» Accade che in Regione Lombardia qualche zelante ispettore abbia sanzionato studi dentistici per non aver predisposto fin dal primo giorno di assunzione la formazione di assistenti sui rischi che corrono. So bene che lei fa l’odontoiatra e vorrebbe occuparsi d’altro rispetto a queste incombenze normative, e so bene anche cosa pensi di corsi di formazione di alcune ore per rappresentare un solo elementare concetto: che l’assistente esca dal locale per mettersi dietro una qualunque parete. L’interpretazione che viene data del dettato normativo insiste su due punti:
Benché faccia corsi periodici di formazione per qualche struttura odontoiatrica e non solo, non sono a proporle questo. Voglio solo rimarcarle questo suo obbligo: a ciò si limita il mio compito. Affinché non senta dire un giorno: «Lei non lo aveva detto chiaramente». Suggerimenti
Sulla giustificazione degli esami radiologici L’articolo 3 del DLgs 187/2000 (la Legge sulla radioprotezione del paziente) richiama l’obbligo di giustificazione di ogni esame radiologico:
1. [...] La scelta delle metodologie e tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti compete allo specialista. 2. Ogni esposizione medica [...] è effettuata sotto la responsabilità dello specialista. La questione si fa via via più critica con l'abbassarsi dei costi di apparecchiature ad elevata qualità dell’immagine (e quindi necessariamente ad elevata dose) e con l'abitudine ad immagini – talvolta inutilmente – stupende. Per la giustificazione di esami di cone beam CT è normativa europea il Report Radiation Protection N. 172 della Commissione Europea. Qui, se possiede un tale apparecchio, deve avere letto e seguire il paragrafo 4 con le principali raccomandazioni comunitarie sull’utilizzo corretto di questa tecnica. Ma non solo CBCT: ad esempio è prassi discutibile e generalmente non inclusa nei protocolli ospedalieri sottoporre a ortopantomografia + teleradiografia tutti i bambini che in una struttura iniziano un percorso di ortodonzia e non solo quelli che presentano anomalie di qualche rilievo. Non sono medico e non è mio compito fissare i criteri, anche se in proposito ho sentito pareri influenti. Credo che lo specialista dovrebbe riflettere sul fatto che davanti a un giudice non andrà il suo “maestro” ma sarà lui in prima persona a spiegare la correttezza delle scelte fatte. Per il resto ci stanno le assicurazioni professionali. Suggerimenti
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Circ. 1/15 del 29/9/15 | Igienista dentale ed esami radiologici Diversamente da qualche altro paese CEE in Italia l'igienista dentale non può effettuare esami radiologici. Cito ad esempio da http://www.saluteorale.it/igienista-dentale-europa/ "Notevoli differenze si riscontrano in merito al profilo professionale e alle ulteriori mansioni che l’igienista dentale è tenuto a svolgere nei diversi Paesi Europei: in Danimarca, Svezia, Finlandia, Svizzera, Gran Bretagna, Scozia e Irlanda il laureato in Igiene dentale è abilitato ad eseguire anestesie locali, infiltrative e tronculari, radiografie (eccetto che in Svezia), estrazioni di denti decidui e cure conservative, anche su elementi permanenti (solo nel Regno Unito e nei Paesi Bassi) e ri-cementazioni provvisorie di corone e otturazioni in Irlanda, Inghilterra, Scozia e Galles. Si tratta di procedure non consentite dalla normativa italiana per il laureato in Igiene dentale, sebbene la formazione universitaria e professionale sembra non discostarsi molto dal percorso formativo non solo europeo ma anche americano, canadese e australiano". Come lei sa su Internet si trova tutto e il suo contrario. Ad esempio si legge in http://www.drgiovannibattaglia.it/ligienista_dentale.html che l'igienista dentale abilitato "esegue status radiografici periapicali completi a fini diagnostici;" salvo leggere appena sopra la fonte citata (raro in un sito Internet): Wikipedia. Se va su Wikipedia trova che la frase, forse presente un tempo, è stata rimossa. Giustamente la ritrova in Wikipedia inglese. Il divieto in realtà si evince dall'articolo 5 del DLgs 187 che così recita: "1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 6, le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti compete allo specialista. 2. Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello specialista. 3. Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali." Nella pratica radiologica complementare all'attività clinica primaria (leggi: complementare all'odontoiatria) lo specialista e il prescrivente coincidono e nell'art. 2 viene definito lo "specialista" come "il medico chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali" Gli aspetti pratici possono arrivare a includere il posizionamento del paziente e dell'apparecchio radiologico, l'erogazione dei raggi e l'elaborazione standard dell'immagine, ma il tutto deve avvenire sotto la supervisione dell'odontoiatra che deve trovarsi in loco e decidere sul numero di riprese necessarie, le aree da esporre, i parametri e le modalità di irraggiamento. Il tutto anche se si tratta di una seduta di igiene dentale. In compenso l'igienista dentale non deve sottostare all'obbligo della formazione quinquennale in radioprotezione. Cone beam CT - Dosi al paziente Può capitare di dover rispondere alla richiesta specifica della dose di radiazioni da esame radiologico extraorale come una panoramica o una TAC odontoiatrica. I nuovi apparecchi a norma CEE devono indicare sul visore in qualche fase dell’esame (prima o dopo l’esecuzione) il DAP (Dose Area Product) comunemente espresso in unità mGy cm² (milliGray cm²). Da tale valore può essere calcolata facilmente la dose efficace al corpo intero espressa in unità µSv (microSievert). Come riportato in letteratura scientifica a riguardo, basta moltiplicare il DAP (i mGy cm²) per il fattore 0.13: DAP (mGy cm²) x 0.13 = Dose efficace
(µSv)
Per soddisfare la sua curiosità, il paziente non esperto può confrontare tale valore (che dovrebbe stare tra una decina e poco più di un centinaio di µSv) con la dose di radiazioni dal fondo naturale ambientale che è di circa 2-3 mSv all'anno, ovvero 2000-3000 µSv all'anno. |
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Circ. 3/14 del 6/11/14 | Ricerche e offerte Priorità della notizia: bassa o ripetizione A seguito di alcuni interessamenti recenti provo a riattivare la pagina Internet Ricerche nel sito www.ffontana.it che cinque anni or sono ho dedicato a ricerche/offerte di collaborazioni e ricerche/cessioni di studi e apparecchiature radiologiche. Invero in passato non ha avuto un gran successo, ma i tempi cambiano. Dovrebbe funzionare così:
Il tutto senza alcun compenso, ma ovviamente anche senza alcuna garanzia mia, se non quella del massimo riserbo. Unica condizione è che A sia mio cliente. Formazione in radioprotezione In occasione di variazioni nell'attività radiologica comunicate alla ASL, a volte imprevedibilmente connesse con sostituzione di apparecchi guasti, l'ufficio competente ASL richiede spesso gli attestati di formazione in radioprotezione di tutto il personale medico che effettua esami radiologici. Onde evitare una corsa contro il tempo dell'ultimo minuto, suggerisco di controllare le scadenze (quinquennali) dei propri attestati di formazione e di segnarsele sull'agenda di studio. Cone beam - Manutenzione e calibrazione |
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Circ. 2/14 del 8/9/14 | Test dei
monitor Priorità della notizia: alta - Solo per chi usa immagini radiologiche digitali su PC Chi utilizza monitor per le immagini radiologiche digitali (pellicole ai
fosfori, radiovideografia, immagini digitali da ortopantomografi/teleradiografi/cone beam
CT) deve tenere sotto controllo la qualità del monitor. Crei una cartella “Test
monitor” sul Desktop di ogni PC utilizzato per visualizzare immagini radiologiche e
vi copi i files che trova a questo indirizzo Internet (come
d'abitudine non allego files a queste circolari). Il file TG18-utilizzo.pdf contiene le
istruzioni necessarie. TAC odontoiatriche a cone beam |
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Circ. 1/14 del 24/2/14 | INAIL Il termine di pagamento del premio assicurativo per gli apparecchia radiologici è stato differito al 16 maggio. Veda: http://www.fisco7.it/2014/02/inail-proroga-dei-premi-al-16-maggio/ Ho avuto conferma dall'INAIL: i bollettini saranno regolarmente inviati per tempo entro la data di scadenza. Come noto, l'importo è di circa 47 euro per ciascun apparecchio (ortopantomografi, teleradiografi, cone beam o endorali). Certificazione ritenuta d'acconto 2013 Entro il 28 febbraio dovrebbe essermi recapitata la certificazione del versamento della ritenuta d'acconto. Il modo più comodo, veloce ed economico è inviarmi una scansione del modello del commercialista (dopo averlo firmato) all'indirizzo mail radioprotezione@ffontana.it oppure francescofontana@pec.it Se il suo commercialista chiede una ricevuta ha tre possibilità: (1) spedirla all'indirizzo di posta certificata francescofontana@pec.it (2) spedire il modello per raccomandata AR (3) inserire nella busta una seconda copia che le restituirò firmata alla prima visita di radioprotezione Non serve la fotocopia del modello
F24 ma la certificazione di reddito assoggettato a ritenuta d'acconto TAC odontoiatriche a cone beam |
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Circ. 2/13 del 19/10/13 | Indumenti piombiferi in odontoiatria Rispondono a due differenti situazioni. 1. La tiroide del paziente È l'organo che da' un importante contributo alla dose totale in un esame di radiologia odontoiatrica (20 % della dose efficace in esami panoramici e di cone beam CT; una percentuale variabile negli esami endorali). Va detto che tutti i report recenti di organismi competenti internazionali (EC Radiation Protection N. 136, EC Radiation Protection n. 172, NCRP Report n. 145), insistono sul fatto che il camice è un dispositivo tra i meno efficaci per ridurre la dose. Per esemplificare, meno efficace di: alta frequenza dell'apparecchio radiogeno, collimatore lungo (endorali), limitatore del fascio rettangolare (endorali), sistemi di rivelazione di immagine digitali,...). Pur tuttavia possono assumersi le regole che seguono. 1.a. Endorali
--> proteggere con un collare da 0.25 mm piombo-equivalente (Pb-eq) 1.b. Panoramici --> non utilizzare indumenti piombiferi
(se sono dentro il fascio producono artefatti nell'immagine; se sono fuori sono
inutili)
--> proteggere con un collare da 0.25 mm
Pb-eq Devono essere assolutamente evitati FOV grandi che avvicinino inutilmente il fascio alla tiroide --> non utilizzare indumenti piombiferi
(se sono dentro il fascio producono artefatti nell'immagine; se sono fuori sono
inutili) 2. L'accompagnatore del paziente 2.a. Solo per esami endorali Un paziente in difficoltà o non autonomo necessita che l'accompagnatore mantenga il centratore di immagine in posizione. L'accompagnatore non deve essere un minore, né una donna in stato di gravidanza né un lavoratore esposto alle radiazioni per ragioni professionali, né un lavoratore dello studio (medico o assistente alla poltrona). L'accompagnatore non deve sostenere il recettore d'immagine (sonda RVG o pellicola) con le mani, ma solo mantenere fermo il centratore. --> proteggere con un
camice da 0.25 mm Pb-eq Uno studio dentistico dovrebbe possedere un camice piombifero da 0.25 mm Pb-eq per un accompagnatore e un collare piombifero da 0.25 mm Pb-eq per il paziente. La presenza del solo camice piombifero assolve tuttavia alla maggioranza delle situazioni. Restano escluse le radiografie (1) endorali che usino la (2) pellicola radiografica tradizionale e siano eseguite con radiografi a (3) collimatore corto con direzione del fascio che sia (4) vicina alla tiroide e in cui necessiti la (5) presenza di un accompagnatore. Radiologia odontoiatrica non complementare In uno studio odontoiatrico si effettuano esami radiologici in un regime particolare: quello di «radiologia complementare all'attività clinica primaria» di ambito specialistico odontoiatrico. La Legge vieta che si eseguano esami radiologici di qualsiasi tipo al di fuori di questa condizione. Per poterlo fare occorre disporre di un'autorizzazione all'esercizio della «radiologia professionale». Con la diffusione di apparecchi di fascia alta (soprattutto cone beam CT, ma anche panoramici e teleradiografi digitali) potrebbe diffondersi l'abitudine di eseguire esami radiologici per conto di colleghi e dunque non nell'ambito di una propria prestazione odontoiatrica. Un esame radiologico deve essere eseguito (e fatturato) nell'ambito di una prestazione specialistica per la quale si riveli necessario. |
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Circ. 1/13 del 25/2/13 | Come ogni anno, due le
scadenze di fine febbraio INAIL Ha appena ricevuto o
sta per ricevere l'invito a pagare tramite modello F24 l'importo dovuto all'INAIL per i
radiografici. Certificazioni
ritenuta d'acconto 2012 Entro il 28 dovrebbe essermi
recapitata la certificazione del versamento della ritenuta d'acconto. Il modo più comodo,
veloce ed economico è inviarmi una scansione del modello del commercialista (dopo
averlo firmato) all'indirizzo mail radioprotezione@ffontana.it
Apparecchi a Cone Beam Richiamo quanto già riportato in diverse precedenti mie circolari sugli obblighi aggiuntivi di chi acquisisce un apparecchio a Cone Beam dentale. Vi sono precise raccomandazioni del Ministero della Salute e della Commissione Europea in merito, oltre che di molti enti istituzionali scientifici sovranazionali. Si veda alla pagina Internet dedicata. |
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Circ. 4/12 del 27/11/12 | Registro delle indagini radiologiche Priorità della notizia: alta Le ASL di Como e Varese hanno fatto in qualche caso richiesta del registro degli esami radiologici in copia cartacea. La Legge prevede la possibilità di sostituire il cartaceo con il digitale. Quindi la richiesta ASL è quella di ricevere una copia cartacea del registro che eventualmente si trovasse nel PC, stampata ad hoc per tale richiesta. Riporto l'intero art. 12 del DL 187/2000 che si occupa della questione, giacché è breve. «Art. 12. Valutazione delle dosi alla popolazione 1. L’esercente ed il responsabile
dell’impianto radiologico, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché
le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente,
anche in forma sintetica. La Regione Lombardia attraverso le ASL non ha pressoché mai chiesto un
resoconto di numero di esami e numero di pazienti esaminati (commi 2 e 3) in odontoiatria.
Nel caso particolare della radiologia dentale, dovranno essere registrate almeno le generalità del paziente ed il numero di esposizioni effettuate.» [grassetto mio] Dunque per la radiologia complementare in odontoiatria bastano: Apparecchi a Cone Beam Obblighi
per variazioni nell'attività radiologica Poiché mi capita frequentemente di venire a conoscenza di modifiche intervenute nell'attività radiologica di studio in tempi che non consentono il rispetto dei termini di Legge, richiamo le situazioni possibili e i tempi delle comunicazioni onde evitare il rischio di verbali ispettivi e sanzioni.
Dopo una qualsiasi delle modifiche elencate non è possibile svolgere attività
radiologica prima della mia visita. Pertanto devo essere informato anticipatamente di ogni
variazione. |
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Circ. 3/12 del 7/3/12 | Utilizzo
di apparecchi per Cone Beam Computed Tomography Priorità della notizia: alta La dose da TAC odontoiatrica a cone beam è ben più alta di quella di un'ortopantomografia e dunque deve essere particolarmente giustificato il ricorso all'esame: non si deve sostituire "tout court" l'ortopantomografia con l'esame 3D, in particolare con quegli apparecchi a dosi più elevate. Per essere più chiaro con chi fosse interessato ad acquisire una apparecchiatura CBCT (ricordando che trova qui le Raccomandazioni ministeriali) riassumo le seguenti cose da fare per ciascun esame CBCT eseguito Su apposito registro dedicato, cartaceo o informatico, da conservare per 5 anni 1) Registrare esame con parametri impostati: kV, mA, sec, FOV (campo, cm x cm), voxel (risoluzione, mm) Sul consenso informato scritto: 1) breve relazione clinica a motivazione della effettuazione dell'esame e altre informazioni riguardanti la giustificazione della pratica nel caso specifico 2) firme di medico e paziente Dare al paziente: 1) consenso firmato 2) iconografia completa dell’esame Conservare in studio per 5 anni: 1) copia del consenso firmato 2) immagini digitali dell’esame Certificazioni di ritenuta d'acconto Priorità della notizia: bassa/ripetizione E' periodo di spedizione delle certificazioni di ritenute d'acconto. E' possibile evitare di spedire per posta.
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Circ. 2/12 del 24/1/12 | Utilizzo
di TAC odontoiatrica a cone beam Priorità della notizia: alta (ripetizione di circ. 4/2010) Questa nota è rivolta a chi possiede un'apparecchiatura per CT volumetrica a cone beam come Sirona Galileos, Kodak serie 9000, Gendex CB-500, NewTom Vgi, Acteon WhiteFox, Planmeca ProMax, Vatech Uni3D, ecc. (ne sta uscendo un nuovo modello al mese), ma soprattutto a chi fosse intenzionato ad acquistarla. E’ bene che chi intenda acquistare una tale
apparecchiatura sia informato di quanto segue che non viene spiegato da chi vende. Il Ministero della Salute ha emanato le Raccomandazioni
per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate
sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2010. Nell'insieme le norme sono in linea con quanto già previsto dal DLgs 187/2000, ma prevedono in modo esplicito alcuni obblighi specifici, come:
Al di là degli obblighi, una nota degna di rilievo è la seguente: Rimango a sua disposizione per chiarimenti e per la stesura del consenso. |
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Circ. 1/12 del 19/1/12 | INAIL Priorità della notizia: alta Nel corso del mese di febbraio riceverà l'invito a pagare, tramite modello fiscale F24, l'importo dovuto all'INAIL per i radiografici. Nel ricordare come ogni anno la scadenza, faccio notare che da questo mese di gennaio l'INAIL della provincia di Varese sta dando corso a una serie di visite ispettive. Se la sfera di competenza specifica comprende l'assicurazione e la sicurezza dei lavoratori e l'assicurazione e la sicurezza degli apparecchi radiologici (qui l'assicurazione obbligatoria è dei medici, ma in numero di premi pari al numero di apparecchi e non di professionisti), va tuttavia rilevato che gli ispettori sono pubblici ufficiali e dunque contestualmente possono verificare anche aspetti diversi (come ad esempio stanno facendo con la radioprotezione del paziente: manuali di qualità, controlli di qualità e così via). Controlli che l'importo che paga per i radiografici sia di circa 47 euro (tra 47 e 48) per ciascun apparecchio (endorali, ortopantomografi, teleradiografi o cone beam CT). Se l'importo dovesse essere diverso mi contatti: cercheremo di capirne la ragione e vedremo insieme il da farsi. |
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Circ. 4/11 del 15/9/11 | Corsi
radioprotezione ANDI Priorità della notizia: alta Anche ANDI Lombardia si è attivata per l'organizzazione dei corsi di radioprotezione. All'indirizzo http://www.andilombardia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252%3Aradiocorso&catid=3%3Anotizie-flash&Itemid=91 sono riportate le date e l'invito a contattare la sezione provinciale. I soci hanno ricevuto un modulo cartaceo di adesione. Per i non soci ANDI occorre verificare le condizioni di partecipazione. Nuova aliquota IVA dal 20% al 21% |
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Circ. 3/11 del 26/7/11 | Formazione
periodica obbligatoria - 2 Priorità della notizia: alta Sono partiti i corsi online obbligatori di radioprotezione del paziente organizzati da CIRM (www.cirm.net). Il costo è di 60 euro (50+IVA), prevede 9 punti ECM e si chiude il 20 dicembre p.v. Per chi ha già fatto un primo corso 5 o 6 anni fa, occorre iscriversi al II livello. Non ci sono incontri in presenza ma tutto si svolge via Internet. L'ho sperimentato personalmente (nella versione per fisici è obbligatorio anche per me): il sistema funziona molto bene. Certo rispetto ai corsi ANDI (più rapidi) richiede un po' di tempo in più a casa per la lettura del materiale (tempo nominale 6 ore). I test (6) sono somministrati senza tempo massimo in tre tentativi ciascuno. Info qui: http://www.cirm.net/imgs/doc2011/A-2livelloRadio-Odontoiatri.pdf Info per iscrizione: http://www.cirm.net/or4/or?uid=CIRM.main.index&oid=18307 Al momento non ho notizie di corsi ANDI, né Università Insubria (ospedale Varese-Como). |
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Circ. 2/11 del 16/4/11 | Formazione
periodica obbligatoria Priorità della notizia: alta Il primo corso di cui sono a conoscenza, gratuito per gli iscritti AIO, è il seguente, previsto per il 7 maggio: http://www.aiovarese.it/images/stories/PDF/radioprotez.pdf Non ho notizie di ANDI per ora. I corsi di Ospedale Varese (Università Insubria) quest'anno saranno organizzati in e-learning con l'ausilio di un organismo esterno, www.openworks.it |
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Circ. 1/11 del 1/2/11 | Assicurazione
INAIL Priorità della notizia: bassa/ripetizione Nel corso del mese di febbraio riceverà l'invito a pagare tramite modello F24 l'importo dovuto all'INAIL per i radiografici. Può essere opportuno controllare una tantum l'importo corretto da versare. Ciò al fine di verificare che tutti e soli gli apparecchi detenuti siano stati registrati dall'ente. Controlli dunque che l'importo sia di 47 euro circa (tra 47 e 48 euro) per ciascun apparecchio (ortopantomografi, teleradiografi o endorali). Se l'importo dovesse essere diverso mi contatti: cercheremo di capirne la ragione e vedremo insieme il da farsi. Corsi di formazione in radioprotezione Priorità della notizia: bassa/ripetizione Non sono ancora partiti i corsi obbligatori quinquennali di radioprotezione per gli odontoiatri (e i fisici). La terrò informato (speriamo che se li dimentichino!). |
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Circ. 5/10 del 15/11/10 | Errori
in ortopantomografia Priorità della notizia: bassa/ripetizione A seguito di alcune richieste sulla qualità dell'immagine ortopantomografica, e ribadendo che non ho alcuna esperienza nel giudizio su immagini anatomiche, può esserle utile dare un'occhiata a questo materiale che ho trovato in rete. Sono pagine del manuale di un ortopantomografo (Gendex) e di una pubblicazione di una collana di radiografia dentale (Kodak). Per evitare che "scompaiano" dalla rete, le ho riprodotte alle pagine: Errori posizionamento testa (dal manuale Gendex) Regole ortopantomografia (pubblicazione Kodak, interessano qui le pagine da 10 a 19) |
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Circ. 4/10 del 9/11/10 | Utilizzo
di TAC odontoiatrica a "cone beam" Priorità della notizia: alta Questa circolare è rivolta a chi possiede un'apparecchiatura per CT volumetrica a cone beam (esempi: Sirona Galileos, Kodak 9000, Gendex CB-500, Planmeca ProMax o analoghe), ma anche a chi fosse intenzionato ad acquistarla. Il Ministero della Salute ha emanato le Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2010. Nell'insieme le norme sono in linea con quanto già previsto dal DLgs 187/2000, ma prevedono in modo esplicito alcuni obblighi specifici, come:
Nella sostanza e al di là degli obblighi, l'unica nota degna di rilievo è la seguente: la dose da TAC, anche a cone beam, è più alta di
quella di un'ortopantomografia e dunque deve essere particolarmente giustificato il
ricorso all'esame: non si deve sostituire "tout court" l'ortopantomografia con
l'esame 3D, in particolare con quegli apparecchi
con dosi più elevate, come ad esempio il Planmeca ProMax 3D. Corsi di formazione in radioprotezione |
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Circ. 3/10 del 17/9/10 | Modulistica
- Segnaletica Priorità della notizia: bassa/ripetizione Le segnalo che può scaricare segnaletica o moduli di interesse radioprotezionistico alle pagine Internet che seguono. |
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Circ. 1/10 del 28/1/10 | Posta
certificata Priorità della notizia: media Si
sta diffondendo l'uso della casella di posta elettronica certificata (dovrebbe essere
obbligatoria per iscritti ad albi ed elenchi professionali). |
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Circ. 3/09 del 28/2/09 | Formazione
dei lavoratori Priorità della notizia: alta Il DLgs n. 230/1995 al comma 3 dell'art. 61 così recita: «I datori di lavoro [lei], i dirigenti e i preposti [io] devono in particolare: [...] e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne;» Le Direzioni Provinciali del Lavoro sono particolarmente attente a questo disposto. E qualcuno, assai più devoto di altri, va a leggere quel "nell'ambito di un programma di formazione" come l'obbligo di una serie di molteplici interventi nei confronti dei lavoratori anche di uno studio dentistico. In tempi di particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro è opportuno prendere qualche semplice precauzione. Ne suggerisco una: stampi il contenuto della dispensa sui rischi che trova qui e lo metta a disposizione dei lavoratori (spogliatoio, servizi,...). Mi rendo conto insieme a lei che le cose che un lavoratore in uno studio dentistico deve sapere sono più di una e meno di tre, ma, per evitare di essere coinvolti in discussioni sterili con pubblici ufficiali sulle responsabilità di tante (molto più serie) morti bianche, le consiglio di farlo. Il suggerimento è particolarmente caloroso nel caso il suo studio si trovi nella provincia di Milano. Dove le discussioni sono facilmente sostituite da verbali inviati al Pretore. |
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Circ. 2/09 del 21/2/09 | Offerte/Ricerche Priorità della notizia: bassa Talvolta mi viene chiesto se so di apparecchi radiologici in vendita o di studi interessati ad acquistarne, o se so di studi in vendita, di studi alla ricerca di un collaboratore o altro ancora. Per aiutare meglio chi stia cercando studi, apparecchi, collaborazioni o ne offra, proverò ad usare una pagina del sito di radioprotezione. Il modo di utilizzo è intuitivo:
Il tutto nel massimo riserbo e senza alcun compenso. |
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Circ. 1/09 del 19/2/09 | Frequenza
annuale delle visite di radioprotezione Priorità della notizia: media/ripetizione Ciclicamente si legge di biennalità delle visite. Recentemente su
materiale pubblicitario spedito agli studi capita di incontrare frasi del tipo “la
legge ora permette di effettuare visite biennali dell’esperto qualificato … si
rivolga a noi per …” Visite ispettive Le ASL delle province di Milano, Monza e Varese (area
Busto e Castellanza) hanno da qualche tempo avviato un nutrito programma di ispezioni. Frequenza di queste circolari di
radioprotezione Dopo i ruggenti anni '90 stiamo vivendo un periodo di stabilità
normativa. |
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Circ. 2/08 del 14/2/08 | Registri
di carico/scarico rifiuti Priorità della notizia: alta
Ancora sulla privacy |
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Circ. 1/08 del 8/2/08 | Comunicazioni
di pratiche radiologiche Priorità della notizia: media/new Rif.: Circolari 3/03, 1/07, 3/07 Direzione Regionale del Lavoro e Direzione generale Sanità Lombardia hanno elaborato un documento congiunto per stabilire le regole della comunicazione preventiva di pratica radiologica. Sono stati regolati in modo puntuale la casistica, le modalità e i tempi delle comunicazioni. La cosa di rilievo per lei è l'enfasi posta:
Devo essere informato anticipatamente di ogni variazione nell'apparecchiatura o nella titolarità dello studio. Visite ispettive sulla privacy |
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Circ. 4/07 del 8/10/07 | Tolleranza nelle scadenze annuali delle visite di radioprotezione Gli ispettori del Lavoro stanno facendo qualche visita di verifica della radioprotezione. Al proposito ricordo che la tolleranza nella frequenza annuale delle mie visite è prevista in almeno 2 mesi, come appare nelle relazioni di radioprotezione e nel registro di radioprotezione, se non troppo vecchi. Significa, per fare un esempio, che una visita effettuata in ottobre può essere ripetuta l'anno successivo tra agosto e dicembre. Ciò è espressamente previsto da un chiarimento del Ministero del Lavoro (prot. Q/RI/10153 del 19/12/06) in risposta ad esplicito quesito posto dalla Associazione Nazionale Esperti Qualificati a seguito di interpretazioni più restrittive date da Ispettorati periferici. INAIL - Correttezza posizione Ancora mi capita di rilevare talvolta posizioni non corrette nelle assicurazioni obbligatorie degli apparecchi radiologici. Ci si accorge di incongruenze quando ci sono delle modifiche da segnalare e allora si rischia di autodenunciarsi con costi elevati, se non della rata assicurativa, certamente delle sanzioni. La invito a verificare che l'importo richiesto in pagamento tra febbraio e marzo (da qualche anno si paga con il modello F24 on line dopo lettera di invito dell'INAIL) corrisponda al numero di apparecchi detenuti. L'assicurazione dovrebbe corrispondere a poco più di 47 euro per apparecchio all'anno. Le consiglio di mettere un appunto nell'agenda di studio di febbraio 2008 per verificare la correttezza dell'importo richiesto. In caso di incongruenza mi contatti. INAIL - Aggiornamento personale medico assicurato Meno importante, poiché con incide assolutamente sul premio da pagare, è l'aggiornamento del personale medico soggetto a rischio, e quindi assicurato (ricordo che l'assicurazione si paga per numero di apparecchi detenuti, non per numero di medici assicurati). Tale aggiornamento richiede(rebbe) periodicamente l'invio all'ente del quadro I2. Per l'invio del quadro I2 è necessario conoscere i codici fiscali dei medici e il codice di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT: 8 cifre + 2) assegnato dall'INAIL alla sede operativa e reperibile in tutte le comunicazioni INAIL. Non indichi date di variazioni (cessazioni o inizi) di personale medico precedenti 1 mese dall'invio per raccomandata del modulo, per non incorrere nelle sanzioni di ritardata comunicazione. |
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Circ. 3/07 del 29/5/07 | Nuovo accesso al sito Internet L'accesso alle risorse del sito Internet www.ffontana.it d'ora in poi sarà consentito solo a chi, come lei, è cliente dello studio di radioprotezione. La modalità è semplice. Quindi inserisca Da qui tutto è come prima. Nel sito trova, come sempre:
Segnaletica presente in studio
Per raggiungere i files, in formato
Word, scelga la pagina Obblighi, e da qui la pagina Segnaletica Modifiche nell'attività Ricordo ancora che le seguenti modifiche:
devono essermi comunicate per tempo affinché possa
disporre le opportune azioni obbligatorie per legge. Tramite email può ricevere da me entro 24 ore le comunicazioni da firmare e spedire. Raccomandazioni per la dose al paziente Ogni tanto scopro che alcune assistenti fanno ancora sviluppi manuali "a vista" con tempo di sviluppo molto minore di quello (in genere 5 minuti) consigliato dal produttore del bagno (in genere Kodak) e quindi con tempo di erogazione raggi molto maggiore di quello necessario. Finché lo scopro io, a rimetterci sarà stato solo il suo
paziente... |
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Circ. 2/07 del 10/2/07 | Registrazione esami RX Registrazione su computer La Referente di radioprotezione delle ASL delle province di Varese e Como mi ha confermato verbalmente che la registrazione su PC delle radiografie digitali può sostituire il registro cartaceo, a condizione che possa essere stampato la "finestra" della cartella delle immagini RX in ordine cronologico. Ad esempio:
In tal modo è possibile sapere il numero di radiografie effettuate nello studio e, dai nomi in codice assegnati dal programma, anche risalire al paziente. Registrazione esami ripetuti Pare sia accaduto
(comunque potrebbe accadere) che una paziente si sia rivolta all'ASL segnalando la
ripetizione di un esame radiologico con la giustificazione che la prima esecuzione non
sarebbe andata a buon fine. Segnalo l'opportunità di non registrare gli esami radiologici solo quando non vi sia stata erogazione raggi (pellicola trasparente o immagine bianca su PC). In tutti gli altri casi proceda come di consueto. In caso di ripetizione di un esame senza irraggiamento può essere opportuno "tranquillizzare" il paziente. La lascio in compagnia del suo allenato "buon senso"! |
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Circ. 1/07 del 31/1/07 | Codice fiscale La legge prevede che io registri il codice fiscale del soggetto della sua attività. Le chiedo cortesemente di inviarmi il codice fiscale della sua attività.
Segnaletica presente in studio
I files sono in formato Word e quindi
personalizzabili a suo piacere (intestazione di studio, carattere, immagini, ecc.). Modifiche Ricordo che le seguenti modifiche:
devono essermi comunicate
per tempo affinché possa disporre le opportune azioni obbligatorie per legge. |
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Circ. 1/06 del 29/6/06 | Sviluppo manuale Ho osservato il ripetersi di una pratica non corretta che può aumentare anche molto la dose al paziente: in presenza di sviluppo in cassetta, che spesso l'assistente esegue "a vista" attraverso lo schermo di plastica, si tende ad abbreviare il tempo di sviluppo, anche per avere una risposta rapida, lasciando alto il tempo di esposizione ai raggi del paziente. Occorre rispettare i tempi del bagno di sviluppo indicati dal produttore, che frequentemente raggiungono i 5 minuti e possono essere aumentati in caso di bagno di sviluppo vecchio o di termperatura ambiente inferiore a 20°C. In tal modo si può tendere a ridurre il più possibile il tempo di erogazione impostato sulla centralina dell'apparecchio RX (tenga presente che uno sviluppo manuale impone tempi di esposizione del paziente - e quindi dosi - che, rispetto alle sonde RVG di ultima generazione, sono 10 volte maggiori. Dell'errore normalmente non ci si accorge: rispettare i tempi di sviluppo del produttore consente di erogare la dose minima al paziente. Radiografia digitale Le condizioni di esposizione influiscono sulla qualità dell’immagine digitale:
Tuttavia, mentre un’immagine di cattiva qualità mette in allerta l'operatore e lo induce a rivedere le condizioni di esposizione, in caso di sovraesposizione, dalla valutazione dell’immagine non si ha la percezione di lavorare con dosi troppo alte. Infatti il software corregge bilanciando la luminosità dell'immagine. Occorre imparare a conoscere il proprio sistema di rivelazione cercando il minimo tempo di esposizione che consenta un'immagine diagnosticamente soddisfacente. Dosi a bambini La legge prevede speciali cautele nell'irradiazione di bambini. Non viene definita un'età soglia, ma pare ragionevole che la prima ortopantomografia o teleradiografia effettuata per l'ortodonzia sia del caso. Occorre personalizzare l'esposizione e non usare gli stessi parametri di un adulto:
Dosi in gravidanza Il legislatore richiede che la dose all’utero derivante dall’indagine radiologica sia inferiore a 1 mSv, fermo restando l’obbligo dell’applicazione del principio di ottimizzazione. Se si utilizza il coefficiente di rischio assoluto (per la vita intrauterina) di detrimento grave da effetti stocastici e genetici (nelle future generazioni), il rischio a 1 mSv è il seguente: 1 mSv × 20 10-2 Sv-1 = 0.02 % Questo è il quadro degli effetti potenziali:
Tutto questo si riferisce alla dose all'utero. Per facilitare la valutazione delle dosi all’utero richiesta dall’art. 10 del DL 187, l’allegato VI fornisce, per esami radiodiagnostici convenzionali del cranio, valori di dose all’utero inferiori a 0.01 mSv/esame. Le condizioni di irradiazione nella radiodiagnostica convenzionale sono differenti da quelle tipiche della radiologia odontoiatrica, tuttavia la letteratura scientifica conferma che la dose all’utero derivante da indagini endorali o teleradiografie non risulta superiore a 0.01 mSv/esame medio e che la dose all’utero per ortopantomografie è minore di 0.05 mSv, e dunque che in generale in radiologia odontoiatrica la dose all’utero è largamente inferiore al limite di 1 mSv indicato dall’art 10 del DL 187 e si aggira intorno a 1/40 della dose annua ambientale. Il rischio assoluto (per la vita intrauterina) di detrimento grave da effetti stocastici e genetici (nelle future generazioni) risulta così: 0.05 mSv × 20 10-2 Sv-1 = 0.001 % Ad ogni modo, spetta allo specialista:
Le scrivo quanto sopra perché capita che la paziente chieda maggiori informazioni al medico. |