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Le circolari vecchie |
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Seguono
i testi delle Circolari di radioprotezione inviate periodicamente per
aggiornamento su novità tecniche e normative, ai clienti che mi hanno comunicato il loro
indirizzo e-mail. Per ricevere le "Circolari di radioprotezione" via email, se non le riceve ed è interessato, è sufficiente che mi comunichi un suo indirizzo e-mail scrivendo a: radioprotezione@ffontana.it Non sono responsabile dei cambiamenti di indirizzo o della cancellazione delle pagine Internet esterne a questo sito e segnalate qui di seguito (ad esempio Regione Lombardia, Gazzetta Ufficiale, ecc.). Se ciò dovesse essere accaduto, mi invii una richiesta del materiale non più reperibile in Internet. | |||||||||||||||||||
Circ. 2/05 del 26/9/05 | Corsi obbligatori di
radioprotezione Sono partiti i corsi di cui le ho scritto più volte, da frequentare entro il 2005, organizzati dagli enti di riferimento provinciali. Le segnalo tre possibilità corredate da tutti gli elementi in mio possesso e i riferimenti per sue informazioni ulteriori e per l'iscrizione. Il corso è obbligatorio per ogni medico che fa uso di apparecchi radiogeni. Nel suo caso, ove non fosse presente la categoria "odontoiatri", lei rientra nella classe dei "medici delle attività radiologiche complementari". Il corso non è necessario per le assistenti. Anche l'ANDI sta cercando una soluzione al problema. Per segnalazione di altri corsi analoghi, ad esempio in provincia di Milano, può contattare la referente per i corsi presso la Direzione Generale Sanità: dr.ssa Anna Anversa, anna_anversa@regione.lombardia.it. Ospedale di Circolo di Varese - Università dell'Insubria Moduli: 2 (9 ore) Ospedale Sant'Anna di Como - Università dell'Insubria Moduli: 3 (10 ore) CIRM - Upservice (corso in e-learning) Moduli: 1 videoconferenza di apertura (2 ore) + 4 ore stimate di
e-learning via Internet Mi scuso per errori o imprecisioni. Le informazioni sopra riportate mi sono
state date da responsabili organizzativi, ma l'organizzazione dei corsi per gli enti si
sta rivelando complessa. |
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Circ. 1/05 del 28/6/05 | Numero
massimo di esami radiologici eseguibili Ogni valutazione di radioprotezione si fonda sul numero massimo di esami eseguibili. Questo numero viene fissato per ogni apparecchio in fase preventiva sulla base delle sue indicazioni e delle sue necessità: poi passa il tempo e le esigenze cambiano. E in molti casi infatti la scelta del limite risale a diversi anni or sono. I limiti di esami massimi annuali fissati nell'ultima relazione di radioprotezione in accordo con lei non devono essere superati. Lei è tenuto a conoscere il numero massimo di esami all'anno per ogni suo apparecchio. Può trovare il dato anche nell'ultima relazione di "Valutazione dei rischi" inserita nella cartella di radioprotezione. Se ha dei dubbi mi mandi un'email di richiesta, le risponderò in brevissimo tempo. Nel caso il limite sia superato deve darmene immediata comunicazione. Possono darsi due soluzioni.
Se scoprisse di superare il limite o di essere molto vicino, mi informi immediatamente sul numero di esami che lei ha eseguito nell'ultimo anno. Corsi obbligatori di radioprotezione Sono i corsi di cui le ho già scritto, che dovremmo fare entro il 2005 e che devono essere organizzati dagli ospedali di riferimento provinciali (Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale S. Anna di Como, Ospedale di Circolo di Lecco, Ospedale S. Gerardo di Monza, Ospedale Niguarda di Milano, e così via). Non ci sono ancora novità. Non appena saprò qualcosa la informerò. Frequenza delle visite di radioprotezione Anche nessuna novità. Sento parlare di miei colleghi che farebbero visite biennali. Sappia che ciò avviene a rischio del titolare. Il Ministero della Salute ha infatti dato un preciso e circostanziato parere sulla frequenza nel caso dell'attività radiologica complementare all'odontoiatria e l'indicazione è di controlli "almeno annuali". Per leggere direttamente il parere di cui trattasi clicchi qui. Non esiste organismo superiore o paritetico al Ministero della Salute. Ho peraltro sentito sulla questione i responsabili Radioprotezione ASL delle province di Varese e Como che sono concordi nell'interpretazione. Ogni parere di singolo esperto qualificato o di sindacati di settore non ha peso legale. Ai pareri ministeriali devono adeguarsi le ASL locali e, in seconda battuta o in mancanza, lo deve fare il giudice. Se dovesse cambiare lo scenario sarò tra i primi ad adeguarmi. Per ora si tratterebbe, passando alla biennalità, di esporsi ad un rischio (molto più costoso del risparmio annuale), sia per me che per lei. |
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Circ. 7/04 del 21/12/04 | Visite ispettive delle ASL Le ASL lombarde stanno effettuando una serie di visite ispettive volte a controllare i requisiti e le modalità operative negli studi odontoiatrici. Richiamo l'attenzione su tre aspetti concernenti la radioprotezione. Il responsabile dell'impianto radiologico (RIR) Per le società in cui il medico è solo Direttore Sanitario, come già noto, il RIR deve essere un medico radiologo o nucleare o radioterapista. Chi non fosse in regola è invitato a sistemare la sua situazione. Fino ad ora ho tenuto molto a separare il mio compito da questo problema. Mi pare che le centinaia di euro che girano per una firma siano eccessive. Sto cercando una soluzione più economica di quelle che ho trovato in circolazione. Mi pare che la somma minima che si chieda sia 100 euro per studio (non per apparecchio) con ritiro del manuale di qualità presso il suo studio. Comunicherò privatamente i risultati di questa piccola "indagine di mercato", così potrà scegliere. Il registro degli esami radiologici Sono quattro anni che richiamo l'attenzione sulla necessità di registrare gli esami radiologici (e son quattro anni che qualcuno anche importante nega che esista l'obbligo). Raccomando la compilazione. Un modello può scaricarlo cliccando qui. Dalla check list distribuita dalla ASL di Como si evince che è opportuno registrare anche il tempo di esposizione (per gli apparecchi con kV e mA variabili, come gli endorali di ultima generazione e gli ortopantomografi, registrare anche kV e mA) e l'operatore (registrare solo se ce n'è più d'uno). Le Norme per le pazienti in gravidanza e per gli accompagnatori di handicappati Meglio siano visibili in sala di attesa. Devono essere conosciute dal personale medico operatore. Le trova cliccando qui (può modificarne il testo, se crede, sotto la sua responsabilità). |
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Circ. 6/04 del 29/10/04 | Check list richiesta dalla
ASL di Como L'ASL di Como sta inviando a tutti gli studi odontoiatrici della provincia una check list sullo stato di applicazione della normativa sulla radioprotezione del paziente (D.Lgs.187/2000). Come rispondere 1) "Responsabile dell'Impianto radiologico" è il medico dentista se è esercente dello studio (significa: titolare dello studio oppure Legale Rappresentante oppure socio lavoratore di una Sas, ecc.). Altrimenti deve essere un medico radiologo o medico nucleare o medico radioterapista nominato ad hoc. E' una questione vecchia di 4 anni e ora l'ASL di Como chiede il nominativo. 2) Alla voce "Esperto in Fisica medica" indicare: "FONTANA FRANCESCO", alla voce "laurea in" indicare: "FISICA", alla voce "formazione": "FISICA SANITARIA - UNIV. STUDI MILANO". 3) Si chiede conferma che sia esposto in modo visibile l'avviso rivolto alle donne in gravidanza. Le ho fornito un esemplare che comunque può scaricare cliccando qui (può modificarlo se crede, sotto la sua responsabilità). 4) Si chiede conferma che siano registrati gli esami radiologici per iscritto. Qui c'è una novità. La Regione Lombardia aveva indicato esplicitamente per gli studi odontoiatrici l'opportunità di riportare per ogni esame il nome del paziente, la data e il numero di esami effettuati (Circolare 50/SAN del 2000, cfr. § 2.1, inizio di pagina 5, consultabile all'indirizzo http://www.dgsan.lombardia.it/circolari/00_50san.doc). Ora l'ASL di Como chiede che si registrino i seguenti dati:
Chi usasse la radiovideografia e avesse considerato i files sul PC sufficienti come registrazione, credo che dovrà pensare a come fornire, se richiesto dalla ASL, uno stampato dei dati richiesti per gli esami effettuati (che d'ora in avanti dovrà rispettare quanto viene riportato nella lettera ASL). Chi avesse quasi finito il registro può trovarne le pagine da stampare cliccando qui. 5) Per gli accompagnatori di portatori di handicap rimando alla lettura della seconda parte del foglio informativo (la prima parte è quella citata sopra per le donne in gravidanza; trova il foglio cliccando qui). Ricordo qui solo la necessità di dotare l'accompagnatore di camice piombifero e di informarlo dei rischi. Credo si tratti di casi rarissimi. La dose all'accompagnatore non è valutata in modo diretto (cioè con dosimetri personali), ma sulla base di stima con calcolo standard. Il valore è riportato nel foglio citato: meno di 0.1 mSv. L'unica novità è la registrazione. Credo si voglia suggerire un foglio separato da quello dei pazienti con: nome dell'accompagnatore, data e dose (e qui riportare la dizione: "MINORE DI 0.1 mSv"). Viene richiesta una breve descrizione sul modo di operare con gli accompagnatori. Suggerisco quanto segue:
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Circ. 5/04 del 3/9/04 | Tutti formati entro il 2005 La Regione Lombardia (Circolare n. 24/SAN/2004 del 9/7/04) ha approvato le "Linee programmatorie" per la formazione radioprotezionistica di tutte le categorie di medici e fisici interessate secondo quanto richiesto dall'art. 7 del D.Lgs. 187/2000 (info alla pagina http://www.ffontana.it/187.htm). In sintesi Sono stati individuati dei poli provinciali per la formazione (Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale S. Anna di Como, Ospedale di Circolo di Lecco, Ospedale S. Gerardo di Monza, Ospedale Niguarda di Milano, e così via. Ogni centro dovrà attivarsi per l'organizzazione dei corsi per i dipendenti del Servizio Sanitario regionale e per i privati operanti sul territorio (per i quali le spese sono a carico). Dovrà essere previsto un numero di edizioni dei corsi sufficiente alle esigenze territoriali. Sono i primi corsi obbligatori di radioprotezione. Gli altri "corsi di radioprotezione" svolti in passato con quella finalità non hanno mai avuto valore ai sensi del DL 187. Questi corsi saranno validi anche ai fini del sistema ECM. Per gli odontoiatri sono previste 10 ore divise in 4 moduli così strutturati: Modulo 1: Responsabilità, Principi di radioprotezione: 2 ore (per i fisici saranno 19 ore + 12 ore come esperti qualificati) Come sempre, per non creare preoccupazioni con un allegato, preferisco evitare di allegarle il file (formato PDF, solo 120 kB) che può scaricare subito alla pagina Internet http://www.dgsan.lombardia.it/circolari/04_24san.pdf o da quella di origine: E come sempre, se ha dei problemi con il download del file, mi scriva: mi farà piacere inviarglielo per email. |
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Circ. 4/04 del 20/5/04 | Requisiti minimi strutturali e tecnologici per l'attività
odontoiatrica Che succederà nel 2007 al "popolo dei riclassificati" e a tutti gli altri? La Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida per la verifica dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici delle attività odontoiatriche monospecialistiche, previsti dalla d.g.r. n. VII/5724 del 27/7/2001, nonché individuazione delle caratteristiche e compiti del Responsabile Sanitario" (Decreto Direzione Generale Sanità n. 8100 del 17/5/2004). Per capirci meglio, la risposta alla domanda: "che succederà agli studi riclassificati dopo il 15/3/2007"? E' una questione che da tempo affligge chi ha una vecchia autorizzazione (ottenuta più o meno nel secolo scorso): "quale parte di condominio abbattere per eliminare le barriere architettoniche? dove spostare lo studio? quale appartamento adiacente acquistare per disporre di un 3°, 4°, ecc. bagno?" Si tratta di indicazioni per gli operatori ASL che sono applicate da subito per le nuove autorizzazioni e dal 15/3/2007 per tutti. Può dunque trovare particolarmente interessante scorrerne rapidamente il contenuto. Ad esempio, se ha dei vincoli architettonici problematici, veda il paragrafo SGTEC 08 dedicato alle barriere architettoniche. Come sempre, per non creare
preoccupazioni con un allegato, preferisco evitare di allegarle il file (formato PDF,
solo 144 kB) che può scaricare subito alla pagina Internet: Se ha dei problemi con il download del file, mi scriva: mi farà piacere inviarglielo per email. |
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Certificazione annuale dei compensi | |||||||||||||||||||
Circ. 3/04 del 18/4/04 | Invio Le chiedo cortesemente di inviare le prossime certificazioni annuali in una delle seguenti modalità:
Cortesemente, non invii raccomandate con certificazioni dei compensi all'indirizzo di via Firenze onde evitare il rischio che ritornino al mittente. L'informazione va girata al commercialista se è la persona che procede automaticamente all'invio. Il modello Non esiste un "modello unificato". Può trovarne uno qui. Se decide di inviarlo per e-mail, dovrà inserire la sua firma "scannerizzata". Mi dispiace per questo noioso obbligo di Legge, oggi ormai poco sensato, a cui siamo sottoposti. |
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Attività odontoiatrica e privacy | |||||||||||||||||||
Circ. 2/04 del 15/4/04 | Decreto
Legislativo 30/6/2003, n. 196 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/7/2003 è stato pubblicato il D.Lgs. 196/03, la legge quadro sulla privacy che sostituisce tutta la normativa precedente e che è entrata in vigore dal 1/1/2004. Può essere che nel suo caso non vi trovi novità di rilievo: si parla di necessità di informativa (art. 13), di consenso dell'interessato (art. 23), raccolto con modalità semplificate (Parte II, Titolo V, Capo II), e di condizioni per la notifica del trattamento dei dati al garante (art. 37). Notevole la novità nella parte sanzionatoria: una omessa o inidonea informativa all'interessato "costa" da 3000 a 18000 euro (art. 161). Per controllare la correttezza del suo operato, gli articoli di suo interesse sono i seguenti: Parte I -
Disposizioni generali Parte II - Disposizioni relative a
specifici settori Per consultare il testo normativo può:
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Riclassificazione delle strutture odontoiatriche | |||||||||||||||||||
Circ. 1/04 del 24/1/04 | Importante! Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL del 13/1/04, Suppl.straord. 1), è stato pubblicato l'elenco delle strutture sanitarie riclassificate in attività odontoiatrica monospecialistica. Può trovare l'elenco delle strutture alla pagina Internet http://www.infopoint.it/pdf/2004/03031.pdf (file pdf di 1.7 MB). Se non funziona questo indirizzo può raggiungerlo da http://www.dgsan.lombardia.it Nel caso in cui abbia fatto istanza di riclassificazione può così controllare se la sua situazione è regolare. Se ha presentato istanza di riclassificazione nei termini stabiliti e non trova riscontro nell'elenco, può far ricorso alla Direzione Generale Sanità U.O. Qualità e Appropriatezza dei Servizi Sanitari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (che era il 13/1/04) e quindi entro il 12/2/04 (informazioni presso la Regione). La mia ultima mail a riguardo - dell'11/2/02 - le ricordava l'ultima scadenza della riclassificazione (il 15/3/02). |
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Ancora sulla periodicità dei controlli | |||||||||||||||||||
Circ. 3/03 del 5/12/03 | La frequenza delle visite di
radioprotezione è fissata dall'esperto qualificato. Negli ultimi anni è stata fatta una
campagna volta a diffondere l'idea che la frequenza annuale sia una libera scelta degli
esperti qualificati. Comprendo benissimo le (buone) ragioni sindacali che la animano, ma
queste non possono confliggere con la Legge: ne pagherebbero le conseguenze gli iscritti
agli organismi sindacali, e non i responsabili della campagna. Dopo il parere dell'ISPESL e dopo quello dello stesso Ministero della Salute, ora ad esprimersi è un organo privato ma autorevole, la Società Italiana di Odontoiatria Forense (SIOF), con un parere legale pubblicato su Doctor OS di marzo 2003, del quale riporto di seguito il titolo e tutto e solo il testo che nell'articolo era evidenziato in grassetto. Aspetti giuridici sulla periodicità dei controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche nel settore odontoiatrico I controlli di qualità [...] non solo sono obbligatori ma il mancato adempimento è penalmente sanzionato. […] L'obbligo [...] trova una precisa ragion d' essere nella sentita esigenza di tutela sanitaria delle persone. […] Altra questione è quella relativa alla frequenza, o meglio alla periodicità dei controlli, atteso che, almeno apparentemente, non sussiste alcuna imposizione legislativa. La radioprotezione è una disciplina caratterizzata da una pluralità di fonti normative di tipo giuridico ed extragiuridico [...] avente ad oggetto la protezione dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti. […] In conclusione, per l’espresso richiamo della normativa vigente alla buona tecnica ed alle raccomandazioni ed indicazioni date dagli organi appositamente deputati, i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche nel settore odontoiatrico non possono avere che una periodicità regolare e, come esplicitamente indicato dall’ISPESL, almeno annuale. a cura della Società Italiana di Odontoiatria Forense (Doctor OS, marzo 2003) |
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Apparecchi radiologici dismessi | |||||||||||||||||||
Circ. 3/03 del 5/12/03 | Un apparecchio a raggi X non è un rifiuto
radioattivo, e quindi non è soggetto alla normativa di tali rifiuti, ma contiene olio da
trasformatori, sostanza nociva che deve essere smaltita secondo le modalità di Legge (D.Lgs. 5/2/97, n. 22).
Pertanto quando un apparecchio radiologico non è più utilizzato:
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Riepilogo scadenze delle comunicazioni obbligatorie | |||||||||||||||||||
Circ. 3/03 del 5/12/03 |
La mia assistenza nell'estensione delle comunicazioni è da sempre gratuita. Mi informi della variazione per tempo, preferibilmente via e-mail, indicando tutti i dati necessari o eventualmente chiedendo un contatto telefonico. I tempi di ricezione da parte sua della modulistica compilata da me, da firmare e spedire per raccomandata, sono indicativamente i seguenti:
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INAIL | |||||||||||||||||||
Circ. 3/03 del 5/12/03 | Mi capita ancora, se pur raramente, di
scoprire che uno o più apparecchi non sono assicurati all'INAIL. Rammento che ogni anno,
verso fine febbraio, è necessario pagare l'INAIL per gli apparecchi radiologici, che
consiste in circa 47 € annuali per apparecchio (compresi ortopantomografi). Una volta
si trattava di un bollettino rosso prestampato, ora si deve effettuare il pagamento con il
modello F24 in banca o in posta. Se ha dei dubbi sul numero di apparecchi assicurati, si annoti nell'agenda di febbraio 2004 di verificare l'importo. Sarà certo di non incorrere in sanzioni e more. |
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Visite ispettive della Direzione provinciale del Lavoro | |||||||||||||||||||
Circ. 2/03 del 4/5/03 | La Direzione Provinciale del Lavoro (per ora di Como)
ha ripreso, dopo anni, le visite ispettive negli studi odontoiatrici. Come è noto la
legislazione vigente va interpretata e queste visite configurano modi di interpretazione
della normativa. Ritengo utile segnalarle quanto è emerso limitatamente al campo del rischio radiologico. PERIODICITA' DEI CONTROLLI
NUMERO DI ESAMI RADIOLOGICI EFFETTUATI ANNUALMENTE
SEGNALETICA ALLE PARETI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DIPENDENTI
D. Lgs. 25/11/1996, n. 645 Allegato I A. Agenti 2. Agenti biologici 3. Agenti chimici B. Processi C. Condizioni di lavoro ALLEGATO II A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 1. 2. Condizioni di lavoro: B. Lavoratrici in periodo di allattamento di ci all’art. 1. 1. Agenti 2. Condizioni di lavoro |
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Verifiche ASL | |||||||||||||||||||
Circ. 1/03 del 11/2/03 | per studi in
Lombardia Nei prossimi mesi le ASL della Lombardia potranno verificare che gli studi odontoiatrici, che hanno fatto istanza di riclassificazione, posseggano i requisiti autorizzativi originali e abbiano assolto agli obblighi di legge. Le verifiche potranno interessare i seguenti punti:
In caso manchi qualcosa, deve essere predisposta quanto prima; durante l’ispezione, in caso di mancanza può essere conveniente dichiarare che quanto manca verrà recapitato in ASL in breve tempo, facendosi elencare quanto richiesto |
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Cause di errori nella formazione dell'immagine radiografica | |||||||||||||||||||
Circ. 4/02 del 12/11/02 | La tabella che segue non
è esaustiva, ma può fornirle utili suggerimenti. Per esperienza, gli errori più frequenti riguardano:
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Indumenti piombiferi | |||||||||||||||||||
Circ. 3/02 del 22/10/02 | Novità:
VALUTARE CASO PER CASO Le riassumo la prassi da seguire, allo stato attuale più corretta, nell'uso degli indumenti piombiferi. Gli indumenti sono riportati con un numero a partire da (1), soluzione ideale, via via verso le situazioni meno ideali; (NO) indica la soluzione da evitare. Non posso tuttavia non ricordarle l'abitudine di alcuni pubblici ufficiali a ritenere sempre obbligatorio camice o collare, nonché l'abitudine dei pazienti stessi ad indossare il camice piombifero per proteggersi dalle radiazioni. L'accompagnatore di un paziente in difficoltà, se indispensabile all'esecuzione dell'esame, deve essere dotato di camice o mantellina - con o senza collare - e non deve essere personale dello studio. Radiografia endorale Con tubo rivolto verso il basso che possa far presumere (*) la tiroide nel fascio primario: (1) collare (se, posto sotto la mandibola, scherma la
tiroide, altrimenti: nulla) Altre radiografie endorali: (1) Nessun indumento al paziente Con tubo rivolto verso il basso in cui l'estremità del distanziatore cilindrico non possa essere tenuta perfettamente a contatto della pelle o comunque si possa presumere (*) l'emergere di parte del fascio primario (situazione poco comune): (1) camice con collare o mantellina con collare Nota (*) Per localizzare il fascio primario di radiazioni consideri sempre che:
Ortopantomografie e teleradiografie: Nessun indumento al paziente In caso di presunta (**) zona scapolare dentro il fascio (situazione non comune): (1) Mantellina o camice (il collare, se presente, deve essere tenuto basso, fuori dalla zona da radiografare) Nota (**) Per localizzare il fascio primario di radiazioni consideri sempre che:
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Protezione delle pazienti e degli accompagnatori | |||||||||||||||||||
Circ. 3/02 del 22/10/02 | Novità:
FOGLI INFORMATIVI DA ESPORRE Il foglio informativo allegato (formato Word 97) deve essere stampato e:
Se è interessato, ecco l'art. 10 del DLgs 187 sulla gravidanza. «Art. 10. Protezione particolare
durante la gravidanza |
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Periodicità dei controlli di qualità | |||||||||||||||||||
Circ. 2/02 del 9/10/02 | Risposta del Ministero della Salute, dell'1/7/02 a
quesito posto al medesimo Ministero sulla periodicità dei controlli di qualità nel
settore odontoiatrico. «Oggetto: Quesito - periodicità dei controlli nel settore odontoiatrico» [Dopo considerazioni, motivazioni e riferimenti alla normativa tecnica e legislativa, il testo conclude con le parole che seguono:] «... Il parere del Ministero esclude ogni possibilità di controlli di qualità biennali dal punto di vista della radioprotezione del paziente (esperto in fisica medica, DLgs 187). Dal punto di vista invece della radioprotezione di popolazione e lavoratori (esperto qualificato, DLgs 230), ancora più difficile è l'interpretazione della norma nel senso di controlli annuali. |
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Variazioni e comunicazioni di Legge | |||||||||||||||||||
Circ. 2/02 del 9/10/02 | In merito a variazioni che
intervengano nell'attività con RX e a seguito del ripetersi di numerose
situazioni non completamente regolari. Ogni variazione significativa - che cercherò di esemplificare più sotto - richiede l'invio di una comunicazione preventiva di variazione (cioè almeno un giorno prima della variazione) ad ASL, Direzione provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco e ARPA. E' frequente il caso che io venga contattato a variazione avvenuta, e questo a causa del vecchio obbligo di comunicazione entro 10 giorni dopo, obbligo non più esistente dall'1/1/2001. La responsabilità penale è del Legale Rappresentante. Esempi frequenti di variazioni da comunicare preventivamente:
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Riclassificazione dello studio odontoiatrico | |||||||||||||||||||
Circ. 1/02 del 11/2/02 | DELIBERA Regione Lombardia N. VII/7839 DEL 25 GENNAIO 2002 "OGGETTO: Ulteriori indicazioni per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica di cui alla d.g.r. VII/5724/01." La Regione Lombardia ha deliberato: "1. di confermare le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 5724/2001 differendo i termini previsti per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica al 15 marzo 2002;" "2. di estendere a tutte le attività odontoiatriche legittimamente in esercizio il contenuto di cui al punto 10 del dispositivo della d.g.r. n. 5724/2001, secondo il percorso procedurale di cui al punto 9 della citata delibera." Significa che il termine per la riclassificazione fissato al 3/2/2002 slitta al 15/3/02. |
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La firma del medico radiologo | |||||||||||||||||||
Circ. 4/2001 | Ogni studio deve avere la figura del "Responsabile dell'impianto radiologico" (art. 6, comma 5, DLgs 187). Sulla definizione di questa figura la Legge (art. 2, comma 2, sub. 2, DLgs 187) recita:
Si può considerare esercente, oltre naturalmente al medico titolare del proprio studio professionale, il socio lavoratore di una società (quindi non il socio accomandante di una S.a.s.) o uno qualunque dei titolari di uno studio associato, ma non il direttore sanitario quando questi è semplicemente un prestatore d'opera con qualsiasi contratto lavorativo con una società che gestisce lo studio. I compiti del R.I.R. sono fissati dai commi 2 e 5 dell'art. 6, DLgs 187, e dai commi 2 e 3 dell'art. 8, questi ultimi di seguito riportati: 2. Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi dell'esperto in fisica medica, provvede:
3. Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi dell'incaricato dell'esecuzione dei controlli di qualità, predispone il protocollo di esecuzione delle prove necessarie ad esprimere il proprio giudizio di idoneità. Il Responsabile dell'impianto radiologico verifica annualmente (la periodicità dei controlli di qualità) la corretta procedura nella pratica radiologica su pazienti. |